L'art. 11 bis del DL 95/2014 concede ai contribuenti decaduti al 22 giugno dello scorso anno 2013 da precedenti rateazioni - per mancato pagamento di due rate - di ripresentare istanza entro il 31 luglio p.v. per un nuovo piano di rateizzo. Il nuovo piano può essere chiesto per un massimo di 72 rate con importo minimo - salvo eccezioni particolari - di € 100,00. Per i debiti superiori a 50mila euro l'istanza va corredata - pena l'inammissibilità - da adeguata documentazione (ISEE per persone fisiche, Indice di Liquidità per aziende). La norma rimette in gioco la possibilità di rateizzare i debiti a quanti erano decaduti da "piani di rateizzo" avviati sotto la previgente e meno favorevole normativa. Il D.L. 69/2013 - noto come "decreto del Fare" entrato in vigore il 22/6/2013 - ha, infatti, esteso dalle precedenti due rate a otto rate il limite massimo di morosità, che determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. L'attivazione di u
Lo Studio, situato in Aosta, opera a livello nazionale nell'area civilistica con una particolare inclinazione nel diritto del lavoro.