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Stretta sui Voucher e facilitazioni per Apprendistato e Dimissioni

Il decreto Legislativo 185 del 7 ottobre, entrato in vigore il giorno successivo, ha modificato i vari decreti denominati "Jobs Act" emanati nel 2015. Le prestazioni di lavoro accessorio , comunemente dette a Voucher,  dovranno essere oggetto di maggior dettaglio e in particolare il datore di lavoro in base all'art. 49 c.3 D.lgs 81/2015 - come riformulato dal D.lgs 185/2016 -  dovrà comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro " mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione ". La violazione della disposizione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400.

Risarcimento da 2,5 a 12 mensilità per i precari assunti dalla P.A. in violazione dei termini massimi di legge.

La Cassazione a sezioni unite con la sentenza 5072 del 15 marzo scorso ha affrontato l’intricata questione delle tutele per il pubblico impiego contro l’abuso dei contratti a termine. Recependo i principi già espressi da tempo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), la Cassazione ha sancito che il dipendente pubblico, il quale abbia avuto uno o più contratti a tempo determinato per un totale di oltre 36 mesi ha diritto al risarcimento che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione a seconda dell’anzianità di servizio.

DIMISSIONI E COMPLICAZIONI TELEMATICHE

Dal 12 marzo - salvo proroga dell'ultimo minuto - sarà più complicato per il lavoratore rassegnare le proprie dimissioni, le quali non potranno più essere cartacee e poi confermate come avviene ora, bensì esclusivamente telematiche. La procedura introdotta dall'art. 26 del D.lgs 151/2015 e dal D.M. attuativo 15/12/2015 prevede la compilazione on line  di un apposito modulo accessibile dal sito www.lavoro.gov.it previa identificazione del lavoratore. Il modulo avviene poi inoltrato telematicamente dal sito all'indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro - dato da acquisire a cura del lavoratore - e alla Direzione del Lavoro Territorialmente competente. Al lavoratore è data facoltà di revoca con le medesime modalità entro sette giorni dall'invio del modulo.

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