Le modifiche apportate ai buoni lavoro - più noti come Voucher - (art. 54 bis D.L. 50/2017) dalla legge di conversione del D.L. 87/2018 creano poche certezze e lasciano molti dubbi soprattutto per le novità introdotte nel comparto turistico. La prima incertezza è la definizione non espressa nel testo di legge “ delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo ”. La definizione va ricercata nella normativa specifica di settore e in particolare è individuabile nell’art. 12 del D.lgs 79/2011 e nella legislazione regionale (per la Valle d'Aosta L.R. 34/1984 e L.R. 11/1996), ove viene regolamentata la materia. La definizione si estende pertanto a tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere (Bed and breakfast, RTA, rifugi campeggi, ecc.) le quali consentono il pernotto. Ne deriva pertanto che ristoranti e bar non sono considerati strutture ricettive, salvo che siano annessi nelle predette strutture; in tal caso a fronte di un concet
Lo Studio, situato in Aosta, opera a livello nazionale nell'area civilistica con una particolare inclinazione nel diritto del lavoro.