Il dipendente che abbia avuto già precedenti rapporti lavorativi con lo stesso datore di lavoro può in determinate condizioni essere nuovamente sottoposto al periodo di prova per le medesime mansioni già espletate in precedenza. La reiterazione della prova va applicata nel rispetto dell'apparentemente inconciliabile principio in base al quale il patto di prova, salvaguardando l’interesse di entrambe le parti del rapporto lavorativo a verificare la reciproca convenienza alla prosecuzione dello stesso, diviene illegittimo quando la suddetta prova sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime specifiche mansioni già rese in precedenza dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo a favore dello stesso datore di lavoro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22809 del 12/09/2019, ha affermato l'ammissibilità della ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima, quando sia dimo
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