Il decreto Legislativo 185 del 7 ottobre, entrato in vigore il giorno successivo, ha modificato i vari decreti denominati "Jobs Act" emanati nel 2015. Le prestazioni di lavoro accessorio , comunemente dette a Voucher, dovranno essere oggetto di maggior dettaglio e in particolare il datore di lavoro in base all'art. 49 c.3 D.lgs 81/2015 - come riformulato dal D.lgs 185/2016 - dovrà comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro " mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione ". La violazione della disposizione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400.
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