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Visualizzazione dei post da giugno, 2019

Infortunio: Nessuna responsabilità per il datore di lavoro inconsapevole della prassi aziendale di rimuovere i presidi di sicurezza

L’art. 71, D.LGS. n. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine operanti nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori ad esse addette. In conseguenza di tale precetto “ Il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di non esigere che tali dispositivi non vengano rimossi; ma, nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate ” (Corte di Cassazione Pen. 15 maggio 2019, n. 20833). Un'importante analisi degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro è co

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