Il datore di lavoro, anche se non svolge le funzioni di RSPP, resta sempre il responsabile principale e solidale della sicurezza in azienda, anche quando questa sia di grandi dimensioni e con organico complesso. Il RSPP secondo la Corte di Cassazione (sent. 46820/2014) è, infatti, un ausiliario e non un sostituto del datore di lavoro, in capo al quale permangono gli obblighi di legge della vigilanza e
Lo Studio, situato in Aosta, opera a livello nazionale nell'area civilistica con una particolare inclinazione nel diritto del lavoro.