L'art. 11 bis del DL 95/2014 concede ai contribuenti decaduti al 22 giugno dello scorso anno 2013 da precedenti rateazioni - per mancato pagamento di due rate - di ripresentare istanza entro il 31 luglio p.v. per un nuovo piano di rateizzo. Il nuovo piano può essere chiesto per un massimo di 72 rate con importo minimo - salvo eccezioni particolari - di € 100,00. Per i debiti superiori a 50mila euro l'istanza va corredata - pena l'inammissibilità - da adeguata documentazione (ISEE per persone fisiche, Indice di Liquidità per aziende).
La norma rimette in gioco la possibilità di rateizzare i debiti a quanti erano decaduti da "piani di rateizzo" avviati sotto la previgente e meno favorevole normativa. Il D.L. 69/2013 - noto come "decreto del Fare" entrato in vigore il 22/6/2013 - ha, infatti, esteso dalle precedenti due rate a otto rate il limite massimo di morosità, che determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
L'attivazione di un nuovo piano di rateizzazione blocca eventuali misure esecutive già avviate da Equitalia e consente il rilascio del DURC.
I nuovi "piani di rateizzo straordinari" ex art. 11 bis DL 95/2014 rimangono tuttavia legati al precedente tetto delle due rate non pagate, pena la decadenza.
In carenza dei requisiti documentali richiesti, al contribuente rimane solo la strada temporanea della sospensiva amministrativa da richiedere all'ente creditore e rimessa alla sua discrezionalità oppure, in presenza dei presupposti, la sospensiva giudiziale in via d'urgenza.
In carenza dei requisiti documentali richiesti, al contribuente rimane solo la strada temporanea della sospensiva amministrativa da richiedere all'ente creditore e rimessa alla sua discrezionalità oppure, in presenza dei presupposti, la sospensiva giudiziale in via d'urgenza.