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INAIL Bando ISI - Fondi in conto capitale per interventi di sicurezza lavoro

Le imprese iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono accedere ai finanziamenti in conto capitale erogati dall'INAIL per le spese sostenute in progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Fondi a disposizione e tipologie di progetto L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: Progetti di investimento Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4) è cumulabile con benefici

Rottamazione ruoli: domande sino al 21 aprile

I termini per presentare istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 delle somme iscritte a ruolo, scadenti il 31 marzo, sono stati prorogati al 21 aprile. Prorogato anche dal 31 maggio al 15 giugno il termine entro il quale Equitalia deve rispondere alle istanze di rottamazione, quantificando l'importo residuo da pagare. L'agevolazione è applicabile a tutti i ruoli formati entro il 31 dicembre 2016 (Ag. E. circ. 2/E/2017) e presi in carico da Equitalia, le cui funzioni, a decorrere dal 1° luglio 2017, confluiranno in un nuovo ente denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sono espressamente escluse le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti conseguenti a sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna per violazioni al Codice della strada.

Caos Voucher: stop alla vendita, ma uso sino al 31 dicembre

L'art. 1 comma 1 del decreto legge n. 25, entrato in vigore il 17 marzo 2017, ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del D.lgs. 81/2015, abolendo la normativa del lavoro occasionale e accessorio e cancellando così i "voucher". Il comma 2 sancisce che i buoni lavoro acquistati sino alla data di entrata in vigore del decreto - stimati in un valore di euro 35 milioni - possono essere utilizzati sino al 31  dicembre 2017.

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