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Rottamazione ruoli: domande sino al 21 aprile

I termini per presentare istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 delle somme iscritte a ruolo, scadenti il 31 marzo, sono stati prorogati al 21 aprile. Prorogato anche dal 31 maggio al 15 giugno il termine entro il quale Equitalia deve rispondere alle istanze di rottamazione, quantificando l'importo residuo da pagare. L'agevolazione è applicabile a tutti i ruoli formati entro il 31 dicembre 2016 (Ag. E. circ. 2/E/2017) e presi in carico da Equitalia, le cui funzioni, a decorrere dal 1° luglio 2017, confluiranno in un nuovo ente denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sono espressamente escluse le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti conseguenti a sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna per violazioni al Codice della strada.

Ruoli Equititalia: entro 31 luglio istanza nuove rate per i contribuenti decaduti

I contribuenti decaduti, a causa del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del DPR 602/1973, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili a condizione che: L a decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014; L a richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2015. Il nuovo piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 11-bis DL 66/2014 (così come modificato dalla L.11/2015 di conversione del DL 192/2014) non è ulteriormente prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.  Dopo la presentazione della richiesta del piano di rateazione Equitalia non può più intraprendere nuove azioni esecutive.

Rate Equitalia: entro il 31 luglio possibile rinnovare dilazioni decadute al 22/6/2013

L'art. 11 bis del DL 95/2014 concede ai contribuenti decaduti al 22 giugno dello scorso anno 2013 da precedenti rateazioni  - per mancato pagamento di due rate - di ripresentare istanza entro il 31 luglio p.v. per un nuovo piano di rateizzo. Il nuovo piano può essere chiesto per un massimo di 72 rate con importo minimo - salvo eccezioni particolari - di € 100,00. Per i debiti superiori a 50mila euro l'istanza va corredata - pena l'inammissibilità - da adeguata documentazione (ISEE per persone fisiche, Indice di Liquidità per aziende).  La norma rimette in gioco la possibilità di rateizzare i debiti a quanti erano decaduti da "piani di rateizzo" avviati sotto la previgente e meno favorevole normativa. Il D.L. 69/2013 - noto come "decreto del Fare" entrato in vigore il 22/6/2013 - ha, infatti, esteso dalle precedenti due rate a otto rate il limite massimo di morosità, che determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. L'attivazione di u...

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