I contribuenti decaduti, a causa del mancato pagamento di otto
rate anche non consecutive, dal beneficio della rateazione previsto
dall'articolo 19 del DPR 602/1973, possono richiedere la
concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72
rate mensili a condizione che:
- La decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014;
- La richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2015.
Il nuovo piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 11-bis DL
66/2014 (così come modificato dalla L.11/2015 di conversione del DL
192/2014) non è ulteriormente prorogabile e il debitore decade dallo
stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non
consecutive. Dopo la presentazione della richiesta del piano di rateazione
Equitalia non può più intraprendere nuove azioni esecutive.
La nuova rateazione non può essere concessa per gli importi a debito che sono già stati oggetto di segnalazione ex art. 48 bis DPR 602/1973 alla Pubblica Amministrazione o a società pubbliche committenti del debitore, le quali hanno l'obbligo di attuare il potere sostitutivo, pagando Equitalia sino alla concorrenza delle somme iscritte a ruolo.
Con la nuova richiesta di dilazione a Equitalia il contribuente
può decidere quali cartelle, atti di accertamento esecutivo o avvisi
di addebito INPS o INAIL dilazionare. A differenza del passato, ove
la condizione necessaria per essere ammessi alla rateazione da parte
di Equitalia era quella di pagare (in maniera dilazionata) l’intero
debito e, dunque, tutte le cartelle e/o gli atti di accertamento
esecutivi e/o gli avvisi di addebito INPS o INAIL, ora invece, il
contribuente può decidere autonomamente di chiedere la rateazione
per uno o più atti, e di non pagare gli altri.
Per debiti superiori a 50mila euro la rateazione non viene
concessa in via automatica, ma è condizionata alla verifica di
particolari indicatori, quali l’Isee del nucleo familiare nel caso
in cui la richiesta venga fatta da contribuenti persone fisiche o
titolari di ditte individuali o di altri indici di bilancio, quale
l’indice di liquidità, nel caso di società.
La possibilità di frazionamento del debito da rateizzare consente
di superare le difficoltà che la normativa poneva per i debiti di
importo complessivo superiore a 50mila euro, per la cui rateizzazione
era necessaria la presentazione della documentazione comprovante la
situazione di difficoltà economica. Va tuttavia evidenziato che i
debiti a ruolo che rimangono fuori dalla richiesta di rateazione
potranno essere oggetto di azioni cautelari ed esecutive. Vanno
ricordati in proposito i limiti di esecuzione a cui è soggetta
Equitalia: divieto di atti esecutivi per i debiti di importo
complessivo non superiore a 20mila euro; per importi complessivi
superiori a 120mila euro Equitalia potrà comunque iscrivere ipoteca
anche sulla prima casa, pur non potendo procedere all'espropriazione,
a meno che non si tratti di fabbricati classificati come immobili di
lusso.
La procedura di riammissione dei contribuenti decaduti non ha
cambiato le regole generali sancite dall'art. 19 del DPR 602/1973 e
dal DM 6/11/2013 per l'attivazione delle istanze di rateizzazione:
piano ordinario di rateazione di 72 rate o straordinario di 120 rate
prorogabili entrambi di un periodo equivalente, decadenza dalla
dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non
consecutive.