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Stretta sui Voucher e facilitazioni per Apprendistato e Dimissioni

Il decreto Legislativo 185 del 7 ottobre, entrato in vigore il giorno successivo, ha modificato i vari decreti denominati "Jobs Act" emanati nel 2015.

Le prestazioni di lavoro accessorio, comunemente dette a Voucher,  dovranno essere oggetto di maggior dettaglio e in particolare il datore di lavoro in base all'art. 49 c.3 D.lgs 81/2015 - come riformulato dal D.lgs 185/2016 -  dovrà comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro "mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione". La violazione della disposizione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400.
La norma precisa che con successivo decreto del Ministro del Lavoro possono essere precisate e individuate ulteriori modalità applicative. L'auspicio è che nel decreto venga ritenuta utile ai fini della norma in esame - con le opportune implementazioni - la comunicazione telematica, alla quale dei dati richiesti mancano solo l'ora iniziale e finale della prestazione.
Allo stato attuale l'applicazione del nuovo obbligo legislativo va attuato con i recapiti attualmente operativi e noti delle varie sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro; sostanzialmente quelli in uso per le comunicazioni dei lavoratori a chiamata.

Novità sono previste anche per le due tipologie di Apprendistato oggi meno utilizzabili - quello per la qualifica e il diploma professionale e quello per l'alta formazione e la ricerca - poiché bloccati dai ritardi delle regioni nel legiferare le disposizioni attuative. Il D.lgs. 185/2016 sancisce che l'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca potrà essere avviato con convenzioni dirette dei datori di lavoro con le istituzioni scolastiche e le università in base al D.M. 12/10/2015. 

Le dimissioni dei lavoratori, che dal 12 marzo 2016 possono avvenire solo con procedura telematica, saranno gestibili non soltanto da patronati, sindacati e Ispettorato del Lavoro - come previsto dalla norma istitutiva - ma ora anche dai consulenti del lavoro.

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