Infortunio: Nessuna responsabilità per il datore di lavoro inconsapevole della prassi aziendale di rimuovere i presidi di sicurezza
L’art. 71, D.LGS. n. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine operanti nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori ad esse addette.
In conseguenza di tale precetto “Il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di non esigere che tali dispositivi non vengano rimossi; ma, nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate” (Corte di Cassazione Pen. 15 maggio 2019, n. 20833).
Un'importante analisi degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro è contenuta nella sentenza n. 20833 del 15/05/2019 della Cassazione penale, la quale si è pronunciata su di un infortunio accorso a lavoratori che sistematicamente eseguivano le lavorazioni senza la protezione della quale era corredata la macchina cui gli stessi erano adibiti. Costoro, inoltre, eseguivano tale manovra in modo da non farsi vedere dal personale dell’azienda preposto alla vigilanza.
La responsabilità dell'imprenditore - secondo la Cassazione - permane nel caso in cui la rimozione dei dispositivi di protezione sia “univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata a una maggiore produttività”; nel caso in cui non sia possibile provare “la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute” da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti non può ritenersi costui responsabile dell'evento infortunistico. Conclude la sentenza in esame che “Diversamente opinando, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale ‘di posizione’ tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento – imprescindibile nell’ambito dei reati colposi – e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva”.
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