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Divieti e deroghe alla ripetizione del patto di prova tra le medesime parti

Il dipendente che abbia avuto già precedenti rapporti lavorativi con lo stesso datore di lavoro può in determinate condizioni essere nuovamente sottoposto al periodo di prova per le medesime mansioni già espletate in precedenza. 

La reiterazione della prova va applicata nel rispetto dell'apparentemente inconciliabile principio in base al quale il patto di prova, salvaguardando l’interesse di entrambe le parti del rapporto lavorativo a verificare la reciproca convenienza alla prosecuzione dello stesso, diviene illegittimo quando la suddetta prova sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime specifiche mansioni già rese in precedenza dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo a favore dello stesso datore di lavoro. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22809 del 12/09/2019, ha affermato l'ammissibilità della ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima, quando sia dimostrata l’esigenza dell'imprenditore di verificare ulteriormente il comportamento del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, in conseguenza di mutamenti che possano essere intervenuti nel frattempo per molteplici fattori sopravvenuti di tipo personale, come le abitudini di vita o i problemi di salute, nonché di tipo lavorativo come le modifiche organizzative e/o tecnologiche dei processi produttivi. (v. anche Cass. n. 17371/2015 e n. 15059/2015). 

Al di là di questa rigorosa casistica, la reiterazione del patto di prova è nulla con la conseguenza che la sua nullità travolgerebbe anche l'ipotetico licenziamento per mancato superamento del patto di prova. E' appena il caso di evidenziare che tale rigoroso principio non trova applicazione quando nel successivo rapporto lavorativo il lavoratore viene assunto con mansioni differenti a quelle svolte in precedenza; in tal caso il nuovo patto di prova è sempre legittimo.

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