Passa ai contenuti principali

Divieti e deroghe alla ripetizione del patto di prova tra le medesime parti

Il dipendente che abbia avuto già precedenti rapporti lavorativi con lo stesso datore di lavoro può in determinate condizioni essere nuovamente sottoposto al periodo di prova per le medesime mansioni già espletate in precedenza. 

La reiterazione della prova va applicata nel rispetto dell'apparentemente inconciliabile principio in base al quale il patto di prova, salvaguardando l’interesse di entrambe le parti del rapporto lavorativo a verificare la reciproca convenienza alla prosecuzione dello stesso, diviene illegittimo quando la suddetta prova sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime specifiche mansioni già rese in precedenza dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo a favore dello stesso datore di lavoro. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22809 del 12/09/2019, ha affermato l'ammissibilità della ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima, quando sia dimostrata l’esigenza dell'imprenditore di verificare ulteriormente il comportamento del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, in conseguenza di mutamenti che possano essere intervenuti nel frattempo per molteplici fattori sopravvenuti di tipo personale, come le abitudini di vita o i problemi di salute, nonché di tipo lavorativo come le modifiche organizzative e/o tecnologiche dei processi produttivi. (v. anche Cass. n. 17371/2015 e n. 15059/2015). 

Al di là di questa rigorosa casistica, la reiterazione del patto di prova è nulla con la conseguenza che la sua nullità travolgerebbe anche l'ipotetico licenziamento per mancato superamento del patto di prova. E' appena il caso di evidenziare che tale rigoroso principio non trova applicazione quando nel successivo rapporto lavorativo il lavoratore viene assunto con mansioni differenti a quelle svolte in precedenza; in tal caso il nuovo patto di prova è sempre legittimo.

Commenti

AGGIORNAMENTI

Se vuoi ricevere le notizie dal sito inserisci il tuo indirizzo e-mail:

Post popolari in questo blog

IL TRIBUNALE DI VELLETRI BOCCIA L'OBBLIGO DEL VACCINO COVID PER LAVORARE

Il giudice pronunciandosi definitivamente con Ordinanza del 14/12/2021, nel riconoscere l'interesse costituzionalmente prevalente della salute pubblica, ha peraltro evidenziato che la stessa è messa a rischio in maniera uguale sia dal vaccinato, sia dal non vaccinato. Ne consegue che l'obbligo di vaccinazione imposto dal DL44/2021 quale requisito professionale richiesto ai sanitari - ora esteso dal DL172/2021 anche a altre categorie - per accedere all'attività lavorativa costituisce una discriminazione sugli altri diritti (dignità, lavoro, sussistenza ...) tutelati dalla Costituzione. I principi giuridici e medico scientifici espressi nell'Ordinanza del Giudice sono d'altronde confermati dalla Circolare del Ministro alla Salute Speranza datata 14/12/2021, nella quale si richiede il tampone anche ai vaccinati per entrare in Italia. Il vaccino, dunque, rimane uno dei rimedi per combattere il COVID, ma perde ogni presupposto per poter essere posto quale discrimine al...

STIPENDI E TERMINI DI PAGAMENTO. Perché pagare dicembre entro il 12 gennaio

Il termine per il pagamento della retribuzione nel settore privato è genericamente definito dall'art. 2099 c.c., il quale sancisce che “ deve essere corrisposta con le modalità e i termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito ” e in loro assenza secondo le previsioni dei CCNL o degli accordi tra le parti. Gli stipendi, pertanto, a seconda dei casi, sono pagati a partire dagli ultimi giorni del mese di lavoro in corso sino alla metà del mese successivo. Tuttavia per lo stipendio di dicembre bisogna tener conto di una norma fiscale, l'art. 51 TUIR, che pur non essendo vincolante riguardo ai termini entro cui effettuare il pagamento, determina conseguenze fiscali differenti a seconda che il pagamento sia effettuato entro il 12 gennaio oppure sia eseguito nei giorni successivi. La norma definisce il cosiddetto “Principio di cassa allargato”, sancendo al comma 1 che “ Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque tito...

Esposto-Denuncia per la Salvaguardia dello STATO di DIRITTO

                                                                                                                                                   Italia, 27 gennaio 2022                I sottoscritti Avvocati <<Dario Frassy, Enzo Casetti, Angela Chimento, Patrizia Corpina, Alberto Del Noce, Furio Artoni, Giuseppe Badolato, Federica Barbiero, Simona Baù, Mariella Bonanno, Patrizia Bordignon, Enrica Borgna, Enzo Bortoluzzi, Pierluigi Cagnin, Massimo Capitelli, Stefania Carollo, Paolo Casati, Simona Ceri...