Il giudice pronunciandosi definitivamente con Ordinanza del 14/12/2021, nel riconoscere l'interesse costituzionalmente prevalente della salute pubblica, ha peraltro evidenziato che la stessa è messa a rischio in maniera uguale sia dal vaccinato, sia dal non vaccinato. Ne consegue che l'obbligo di vaccinazione imposto dal DL44/2021 quale requisito professionale richiesto ai sanitari - ora esteso dal DL172/2021 anche a altre categorie - per accedere all'attività lavorativa costituisce una discriminazione sugli altri diritti (dignità, lavoro, sussistenza ...) tutelati dalla Costituzione.
I principi giuridici e medico scientifici espressi nell'Ordinanza del Giudice sono d'altronde confermati dalla Circolare del Ministro alla Salute Speranza datata 14/12/2021, nella quale si richiede il tampone anche ai vaccinati per entrare in Italia.
Il vaccino, dunque, rimane uno dei rimedi per combattere il COVID, ma perde ogni presupposto per poter essere posto quale discrimine all'accesso al posto di lavoro.
I principi giuridici e medico scientifici espressi nell'Ordinanza del Giudice sono d'altronde confermati dalla Circolare del Ministro alla Salute Speranza datata 14/12/2021, nella quale si richiede il tampone anche ai vaccinati per entrare in Italia.
Il vaccino, dunque, rimane uno dei rimedi per combattere il COVID, ma perde ogni presupposto per poter essere posto quale discrimine all'accesso al posto di lavoro.
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