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STIPENDI E TERMINI DI PAGAMENTO. Perché pagare dicembre entro il 12 gennaio

Il termine per il pagamento della retribuzione nel settore privato è genericamente definito dall'art. 2099 c.c., il quale sancisce che “deve essere corrisposta con le modalità e i termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito” e in loro assenza secondo le previsioni dei CCNL o degli accordi tra le parti. Gli stipendi, pertanto, a seconda dei casi, sono pagati a partire dagli ultimi giorni del mese di lavoro in corso sino alla metà del mese successivo.

Tuttavia per lo stipendio di dicembre bisogna tener conto di una norma fiscale, l'art. 51 TUIR, che pur non essendo vincolante riguardo ai termini entro cui effettuare il pagamento, determina conseguenze fiscali differenti a seconda che il pagamento sia effettuato entro il 12 gennaio oppure sia eseguito nei giorni successivi. La norma definisce il cosiddetto “Principio di cassa allargato”, sancendo al comma 1 che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Le retribuzioni pagate entro il 12 gennaio sono pertanto considerate come percepite nell’anno d’imposta appena terminato e tassate dunque in tale anno. Per effetto di tale disposizione il datore di lavoro effettua il conguaglio fiscale annuale dei redditi corrisposti ai propri dipendenti nel periodo gennaio-dicembre e in conseguenza predispone sia la Certificazione Unica, sia la Dichiarazione di Sostituto d'Imposta (mod. 770), racchiudendovi tutte le dodici mensilità dell'anno solare appena terminato.

E' bene evidenziare che la data entro cui deve avvenire il pagamento dello stipendio si riferisce a quella della materiale disponibilità del compenso a mani del dipendente. Se per assegni e pagamenti in contante non vi sono problemi particolari, poiché la data coincide con quella della loro consegna, per i bonifici, invece, va prestata maggiore attenzione, poiché non vale la data di disposizione, bensì quella di accredito sul conto corrente del lavoratore.

Il pagamento degli stipendi di dicembre dopo il 12 gennaio comporta, invece, significative e onerose conseguenze fiscali.

Al lavoratore, infatti, la retribuzione di dicembre confluirà nella competenza dell’anno d’imposta successivo, aumentando così il reddito dell'anno appena iniziato e determinando un maggior aggravio fiscale per effetto del probabile passaggio alla fascia imponibile superiore.

Quanto all'azienda le retribuzioni di dicembre pagate dopo il 12 gennaio, pur essendo messe a bilancio dell'anno appena terminato, non dovrebbero essere dedotte quali costi dalla base imponibile di liquidazione delle relative delle tasse; si determinerebbe così un conseguente incremento del carico fiscale dell'anno appena concluso e un peggioramento del risultato di esercizio. Su tali riflessi aziendali, peraltro, vi sono interpretazioni discordanti in dottrina; una parte ritiene, infatti, che tale principio di cassa allargata debba rimanere confinato esclusivamente alla materia retributiva, esulando ogni riflesso in campo contabile aziendale. 

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