Dal
1° ottobre 2014 sono state introdotte dall'art. 11 del D.L. 66/2014 nuove
regole per il pagamento di tributi e contributi tramite modello F24.
In
particolare sono state limitate le possibilità di utilizzare
il canale bancario, a favore dei servizi
telematici, Entratel o Fisconline,
dell'Agenzia delle Entrate (F24 cumulativo - riservato
agli intermediari abilitati -, F24 online, F24 Web). Si
riepilogano tutte le situazioni – nuove e previgenti – che
richiedono tassativamente l'utilizzo in via esclusiva dei canali
telematici dell'Agenzia delle Entrate:
- Compensazioni con saldo finale di importo pari a zero;
- Compensazioni conseguenti a credito IVA superiore a € 5.000,00 anche se il singolo Mod. F24 utilizza solo una parte del credito disponibile (norma già in vigore dal 2010).
Si
evidenzia, inoltre che i Privati
potranno continuare ad utilizzare la delega cartacea presso gli
sportelli bancari per importi sino a € 1.000,00 – senza
compensazioni - mentre per
importi superiori solo fino al 31 dicembre, dopo tale data si
applicheranno le medesime norme vigenti - sin dal 2007 - per i
titolari di P. IVA.
Va
peraltro evidenziato che non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa alla "errata" utilizzazione del sistema o mezzo di pagamento di tributi e/o contributi.
Ne consegue che,
qualora il contribuente ricorra ad un canale di pagamento diverso da quello indicato nella normativa e la banca mandi avanti il pagamento, che va dunque a buon fine, la "violazione" parrebbe non sanzionabile, proprio per l'effetto della mancanza di una norma specifica in tal senso.
Unica possibilità sanzionatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria potrebbe configurarsi nel caso in cui il pagamento tramite il canale non codificato possa effettivamente costituire un ostacolo all'attività di controllo. In questo caso potrebbe essere applicata la sanzione per violazione formale pari a 258 euro.