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Infortuni sul lavoro: Obblighi formativi e di vigilanza

Il datore di lavoro, anche se non svolge le funzioni di RSPP, resta sempre il responsabile principale e solidale della sicurezza in azienda, anche quando questa sia di grandi dimensioni e con organico complesso. Il RSPP secondo la Corte di Cassazione (sent. 46820/2014) è, infatti, un ausiliario e non un sostituto del datore di lavoro, in capo al quale permangono gli obblighi di legge della vigilanza e
del controllo. Titolare di piccola ditta individuale o amministratore delegato di grande società non fa differenza ai fini della responsabilità. Solo la condotta abnorme dell'infortunato, il quale abbia avuto un comportamento eccezionale ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive aziendali può escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'infortunio, esonerando quest'ultimo da responsabilità.
L'utilizzo da parte del lavoratore di attrezzature di elevata complessità comporta non solo l'obbligo aziendale di formarlo adeguatamente nel processo lavorativo, ma anche l'obbligo - informativo e formativo - di indicare le condotte da evitare (Cass. 44106/2014).

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