I termini per presentare istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 delle somme iscritte a ruolo, scadenti il 31 marzo, sono stati prorogati al 21 aprile. Prorogato anche dal 31 maggio al 15 giugno il termine entro il quale Equitalia deve rispondere alle istanze di rottamazione, quantificando l'importo residuo da pagare.
L'agevolazione è applicabile a tutti i ruoli formati entro il 31 dicembre 2016 (Ag. E. circ. 2/E/2017) e presi in carico da Equitalia, le cui funzioni, a decorrere dal 1° luglio 2017, confluiranno in un nuovo ente denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sono espressamente escluse le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti conseguenti a sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna per violazioni al Codice della strada.
I debitori con rateizzazioni aperte al 24 ottobre 2016, per poter accedere alla “rottamazione”, devono aver versato – al momento dell'istanza - tutte le rate scadute nell'ultimo trimestre 2016.
L'omesso pagamento della prima rata della rottamazione – scadente a luglio 2017 – fa decadere dai benefici della procedura agevolata, ma consente la ripresa di eventuali dilazioni precedentemente attivate.
La procedura di rottamazione consente l’estinzione del debito pagando esclusivamente le somme e iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché le somme maturate quale aggio di riscossione esclusivamente sugli importi da corrispondere a seguito della definizione. Non sono quindi dovuti le sanzioni iscritte a ruolo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive calcolate sui crediti previdenziali.
Per le contravvenzioni stradali, invece, trattandosi già di sanzioni comminate per violazione delle norme sulla circolazione, lo “sconto” sarà minore, in quanto l'importo verrà diminuito solo degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni applicate ex lege.
Ancora irrisolto, invece, il nodo DURC, che per ora non viene rilasciato alla presentazione dell'istanza, ma solo successivamente al pagamento della prima rata.
L'agevolazione è applicabile a tutti i ruoli formati entro il 31 dicembre 2016 (Ag. E. circ. 2/E/2017) e presi in carico da Equitalia, le cui funzioni, a decorrere dal 1° luglio 2017, confluiranno in un nuovo ente denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sono espressamente escluse le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti conseguenti a sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna per violazioni al Codice della strada.
I debitori con rateizzazioni aperte al 24 ottobre 2016, per poter accedere alla “rottamazione”, devono aver versato – al momento dell'istanza - tutte le rate scadute nell'ultimo trimestre 2016.
L'omesso pagamento della prima rata della rottamazione – scadente a luglio 2017 – fa decadere dai benefici della procedura agevolata, ma consente la ripresa di eventuali dilazioni precedentemente attivate.
La procedura di rottamazione consente l’estinzione del debito pagando esclusivamente le somme e iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché le somme maturate quale aggio di riscossione esclusivamente sugli importi da corrispondere a seguito della definizione. Non sono quindi dovuti le sanzioni iscritte a ruolo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive calcolate sui crediti previdenziali.
Per le contravvenzioni stradali, invece, trattandosi già di sanzioni comminate per violazione delle norme sulla circolazione, lo “sconto” sarà minore, in quanto l'importo verrà diminuito solo degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni applicate ex lege.
Ancora irrisolto, invece, il nodo DURC, che per ora non viene rilasciato alla presentazione dell'istanza, ma solo successivamente al pagamento della prima rata.