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Caos Voucher: stop alla vendita, ma uso sino al 31 dicembre

L'art. 1 comma 1 del decreto legge n. 25, entrato in vigore il 17 marzo 2017, ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del D.lgs. 81/2015, abolendo la normativa del lavoro occasionale e accessorio e cancellando così i "voucher". Il comma 2 sancisce che i buoni lavoro acquistati sino alla data di entrata in vigore del decreto - stimati in un valore di euro 35 milioni - possono essere utilizzati sino al 31  dicembre 2017.

La norma, adottata in fretta e furia dal governo per evitare il referendum - già fissato a maggio - con il quale la CGIL chiedeva l'eliminazione dei voucher, ha creato più di un problema. L'INPS dopo aver disattivato per 48 ore la procedura ha provveduto a ripristinarla; l'assenza nel decreto della previsione del periodo transitorio lascia di fatto l'utilizzo dei voucher acquistati privo di regole, salvo probabili modifiche in fase di conversione in legge, le quali comunque non potranno essere retroattive. Ad oggi l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro e le relative sanzioni non esistono, nonostante il diverso avviso espresso dal Ministero del Lavoro nella nota pubblicata sul sito internet, ove si legge "l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto."   Per quella poca certezza che è rimasta al diritto italiano ad oggi nella gerarchia delle fonti legislative non hanno dignità né i comunicati, né le note!

L'originale periodo transitorio creerà più di una disparità, sia in termini di uguaglianza, sia in termini di concorrenza, tra le aziende che hanno ancora in cassa i voucher e quelle che non ne hanno fatto scorta. Per queste ultime l'unica alternativa è ricorrere al normale rapporto di lavoro subordinato nella versione dell'orario a tempo parziale oppure, per quanti rientrino nei rigidi requisiti normativi - sino a 24 anni o oltre i 55 anni oppure mansioni previste dal regio decreto 2657 del 1923 o ancora regolamentazione dei ccnl - del lavoro a chiamata.

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