In questi giorni è accaduto che a lavoratori presentatatisi per l'incasso dei vecchi Buoni Lavoro - quelli ex art. 48 ss D.lgs 81/2015 - sia stato loro opposto il rifiuto di pagamento sul presupposto che fossero scaduti.
In particolare è stato eccepito che i Buoni per prestazioni - regolarmente registrate sul sito INPS - effettuate entro il 31/12/2017, termine ultimo di validità concesso dalla legge di abrogazione della vecchia procedura, non potevano essere riscossi, poiché riportavano una data di scadenza antecedente all'uso.
Il pagamento di "vecchi buoni lavoro" (art. 48 ss D.lgs 81/2015), utilizzati entro il 31/12/2017, è sempre dovuto a prescindere dalla scadenza riportata sul Buono. Il rifiuto al pagamento è comportamento illegittimo e in palese violazione di legge.
Infatti, l'art. 1 del D.L. 25/2017, dopo aver soppresso al comma 1 la normativa allora vigente, ha specificato al comma due che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017." Ne consegue che le scadenze amministrative, indicate sui singoli Buoni, sono state prorogate per legge al 31/12/2017. E' appena il caso di evidenziare, per quanti si fermano alla semplice lettura del Voucher presentato all'incasso, che nella gerarchia delle fonti l'atto amministrativo, ossia la scadenza stampata sui singoli Buoni Lavoro, soccombe innanzi all'atto legislativo, ossia il citato D.L. 25/2017 che ne ha prorogato per legge la validità.