Il decreto fiscale 2020 (art. 3 c.2 D.L. 124/2019) ha limitato ulteriormente la gestione della compensazione dei crediti fiscali sulla delega mod. F 24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). Da gennaio 2020 le compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap sino a euro 5.000,00 potranno essere utilizzate liberamente - ossia senza visto di conformità (art. 1, c. 574, L. 147/2013 e Circ. Ag. E. 28/E/2014) ovvero senza l’attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile - solo dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, così come già avviene per l'IVA. L'ammontare del credito che rileva ai fini del limite non è l'importo complessivo dei vari tributi a credito, bensì l'importo utilizzato in mod. F 24; ne consegue pertanto che nel corso dell'anno il credito può risultare di molto superiore al tetto innanzi indicato a condizione che ogni tributo a credito non superi i 5.000 euro annui. Il tetto massimo di 5.000 euro, infatti, è riferito alle singole tipologie dei crediti emergenti dalla dichiarazione; il tetto limite pertanto è conteggiato per ciascun tributo a credito.
I crediti Irpef, Ires e Irap e IVA, invece, superiori a euro 5.000,00 possono essere compensati dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emergono a condizione che la stessa riporti il visto di conformità del professionista.
Rimangono esenti da limitazione di compensazione i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni (R&S, Aree Svantaggiate, Rottamazioni …) ed esposti nel quadro RU della dichiarazione fiscale.
Da gennaio 2020, inoltre, viene esteso anche ai sostituti di imposta l'obbligo introdotto dall'art. 3 del D.L. 50/2017 di inviare telematicamente con l'esclusivo utilizzo dei canali informatici dell'Agenzia delle Entrate (Fisco OnLine, F24 Web, nonché Entratel riservato agli intermediari) i modelli F24 riportanti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. I datori di lavoro, pertanto, per il recupero dei crediti derivanti dalle eccedenze di versamento delle ritenute e dai rimborsi erogati ai dipendenti (Eccedenze di versamento delle ritenute, Rimborsi CAF730 e bonus 80 euro ex D.L. 66/2014, ecc.) dovranno ricorrere obbligatoriamente ai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Tali compensazioni non potranno più essere effettuate con il canale privato bancario (Home banking), che dovrebbe in automatico bloccare le deleghe in presenza di uno dei codici tributo relativi ai crediti del sostituto d’imposta così come riepilogati nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019; diversamente il rischio è di incappare nella sanzione residuale per violazioni formali ex art. 11, c. 1 lettera a, del D. Lgs 471/1997, ossia da 250 a 2mila euro.
Tali novità si aggiungono al preesistente obbligo di presentare attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate gli F24 a saldo zero, così come disposto dall'art. 11, c. 2, lettera a), D.L. 66/2014.
Rimangono, invece, esclusi dalle predette limitazioni i crediti previdenziali, che continuano a poter essere liberamente compensati con i versamenti a debito fiscali.
I crediti Irpef, Ires e Irap e IVA, invece, superiori a euro 5.000,00 possono essere compensati dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emergono a condizione che la stessa riporti il visto di conformità del professionista.
Rimangono esenti da limitazione di compensazione i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni (R&S, Aree Svantaggiate, Rottamazioni …) ed esposti nel quadro RU della dichiarazione fiscale.
Da gennaio 2020, inoltre, viene esteso anche ai sostituti di imposta l'obbligo introdotto dall'art. 3 del D.L. 50/2017 di inviare telematicamente con l'esclusivo utilizzo dei canali informatici dell'Agenzia delle Entrate (Fisco OnLine, F24 Web, nonché Entratel riservato agli intermediari) i modelli F24 riportanti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. I datori di lavoro, pertanto, per il recupero dei crediti derivanti dalle eccedenze di versamento delle ritenute e dai rimborsi erogati ai dipendenti (Eccedenze di versamento delle ritenute, Rimborsi CAF730 e bonus 80 euro ex D.L. 66/2014, ecc.) dovranno ricorrere obbligatoriamente ai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Tali compensazioni non potranno più essere effettuate con il canale privato bancario (Home banking), che dovrebbe in automatico bloccare le deleghe in presenza di uno dei codici tributo relativi ai crediti del sostituto d’imposta così come riepilogati nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019; diversamente il rischio è di incappare nella sanzione residuale per violazioni formali ex art. 11, c. 1 lettera a, del D. Lgs 471/1997, ossia da 250 a 2mila euro.
Tali novità si aggiungono al preesistente obbligo di presentare attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate gli F24 a saldo zero, così come disposto dall'art. 11, c. 2, lettera a), D.L. 66/2014.
Rimangono, invece, esclusi dalle predette limitazioni i crediti previdenziali, che continuano a poter essere liberamente compensati con i versamenti a debito fiscali.
Commenti
Posta un commento