Passa ai contenuti principali

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN DELEGA F24 - Nuove limitazioni dal 2020

Il decreto fiscale 2020 (art. 3 c.2 D.L. 124/2019) ha limitato ulteriormente la gestione della compensazione dei crediti fiscali sulla delega mod. F 24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). Da gennaio 2020 le compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap sino a euro 5.000,00 potranno essere utilizzate liberamente - ossia senza visto di conformità (art. 1, c. 574, L. 147/2013 e Circ. Ag. E. 28/E/2014) ovvero senza l’attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile - solo dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, così come già avviene per l'IVA. L'ammontare del credito che rileva ai fini del limite non è l'importo complessivo dei vari tributi a credito, bensì l'importo utilizzato in mod. F 24; ne consegue pertanto che nel corso dell'anno il credito può risultare di molto superiore al tetto innanzi indicato a condizione che ogni tributo a credito non superi i 5.000 euro annui. Il tetto massimo di 5.000 euro, infatti, è riferito alle singole tipologie dei crediti emergenti dalla dichiarazione; il tetto limite pertanto è conteggiato per ciascun tributo a credito.

I crediti Irpef, Ires e Irap e IVA, invece, superiori a euro 5.000,00 possono essere compensati dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emergono a condizione che la stessa riporti il visto di conformità del professionista.

Rimangono esenti da limitazione di compensazione i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni (R&S, Aree Svantaggiate, Rottamazioni …) ed esposti nel quadro RU della dichiarazione fiscale.

Da gennaio 2020, inoltre, viene esteso anche ai sostituti di imposta l'obbligo introdotto dall'art. 3 del D.L. 50/2017 di inviare telematicamente con l'esclusivo utilizzo dei canali informatici dell'Agenzia delle Entrate (Fisco OnLine, F24 Web, nonché Entratel riservato agli intermediari) i modelli F24 riportanti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. I datori di lavoro, pertanto, per il recupero dei crediti derivanti dalle eccedenze di versamento delle ritenute e dai rimborsi erogati ai dipendenti (Eccedenze di versamento delle ritenute, Rimborsi CAF730 e bonus 80 euro ex D.L. 66/2014, ecc.) dovranno ricorrere obbligatoriamente ai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tali compensazioni non potranno più essere effettuate con il canale privato bancario (Home banking), che dovrebbe in automatico bloccare le deleghe in presenza di uno dei codici tributo relativi ai crediti del sostituto d’imposta così come riepilogati nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019; diversamente il rischio è di incappare nella sanzione residuale per violazioni formali ex art. 11, c. 1 lettera a, del D. Lgs 471/1997, ossia da 250 a 2mila euro.

Tali novità si aggiungono al preesistente obbligo di presentare attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate gli F24 a saldo zero, così come disposto dall'art. 11, c. 2, lettera a), D.L. 66/2014.

Rimangono, invece, esclusi dalle predette limitazioni i crediti previdenziali, che continuano a poter essere liberamente compensati con i versamenti a debito fiscali.

Commenti

AGGIORNAMENTI

Se vuoi ricevere le notizie dal sito inserisci il tuo indirizzo e-mail:

Post popolari in questo blog

IL TRIBUNALE DI VELLETRI BOCCIA L'OBBLIGO DEL VACCINO COVID PER LAVORARE

Il giudice pronunciandosi definitivamente con Ordinanza del 14/12/2021, nel riconoscere l'interesse costituzionalmente prevalente della salute pubblica, ha peraltro evidenziato che la stessa è messa a rischio in maniera uguale sia dal vaccinato, sia dal non vaccinato. Ne consegue che l'obbligo di vaccinazione imposto dal DL44/2021 quale requisito professionale richiesto ai sanitari - ora esteso dal DL172/2021 anche a altre categorie - per accedere all'attività lavorativa costituisce una discriminazione sugli altri diritti (dignità, lavoro, sussistenza ...) tutelati dalla Costituzione. I principi giuridici e medico scientifici espressi nell'Ordinanza del Giudice sono d'altronde confermati dalla Circolare del Ministro alla Salute Speranza datata 14/12/2021, nella quale si richiede il tampone anche ai vaccinati per entrare in Italia. Il vaccino, dunque, rimane uno dei rimedi per combattere il COVID, ma perde ogni presupposto per poter essere posto quale discrimine al

RISARCIMENTO DEL DANNO E RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro ha il diritto di essere risarcito nel caso della sospensione temporanea della prestazione lavorativa del dipendente dovute a qualunque fatto imputabile a responsabilità di terzi. Rientrano tra queste ipotesi i casi più disparati dall'incidente stradale, al morso di animale in custodia, all'intossicazione alimentare in un ristorante, ecc.. Gli esborsi sostenuti per retribuzioni e contributi corrisposti a dipendenti durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio extra lavorativo - quindi senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative - integrano per il datore di lavoro un danno, che si ricollega con nesso di causalità a

SANZIONI E OBBLIGO VACCINALE - Ricorso al Giudice di Pace ?

Dal 1° dicembre sono in notifica le sanzioni previste dall'art. 4 sexies del D.L. 44/2021 ai soggetti che, rientrando nelle categorie obbligate (ultra cinquantenni, sanitari, Forze dell’Ordine, soccorso pubblico, insegnanti) non abbiano iniziato al 15 giugno 2022 il ciclo vaccinale anti SARS-CoV-2. Nel D.L. 162 del 31/10/2022 da convertire in legge entro il 30 dicembre, il Governo ha inserito un emendamento con cui si dispone che <<sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni>> per l'omissione dell'obbligo vaccinale. La norma così scritta si riferisce esclusivamente all'attività amministrativa del procedimento sanzionatorio, ossia la postalizzazione degli Avvisi di Addebito da parte dell'Agenzia delle Entrate, e non al procedimento giudiziario di contestazione delle notifiche già effettuate. Pertanto, se la norma non verrà integrata con un'esplicita sospensione dei termini di opposizione delle sanzioni già inviate, è neces