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CORONAVIRUS: D.L. 52/2020 Unificazione periodi Cassa Integrazione COVID19

Il D.L. 52/2020 in vigore dal 17 giugno ha modificato la precedente disciplina di fruizione delle Integrazioni Salariali COVID19 (CIGO, FIS, CIGD, FSBA), rendendo possibile la continuità dei vari periodi sino ad una durata massima di 18 settimane.

Si ricorda che alle prime 9 settimane introdotte dal D.L. 18/2020 "Decreto Cura Italia", ne erano state aggiunte ulteriori 9 dal D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" (artt. 68/71), che peraltro le aveva frazionate per la maggior parte delle aziende in due blocchi temporali: il primo da 5 settimane e il secondo da 4 settimane decorrenti dal 1° settembre 2020. Ora la nuova regolamentazione consente di utilizzare le ultime 4 settimane anche prima del 1° settembre.

A titolo esemplificativo si evidenzia che le 18 settimane di cassa Integrazione continuativa per le aziende che l'hanno iniziata il 9 marzo - data di sospensione in forza di legge di molte attività - può arrivare sino al 15 luglio.

Si evidenzia che le settimane di Integrazione Salariale sono conteggiate a giorni; esemplificando 2 giornate di Cassa in una settimana e tre giornate in un'altra settimana determinano complessivamente una sola settimana di Integrazione salariale usufruita. Il computo delle giornate di Integrazione Salariale fruite avviene in relazione all'utilizzo aziendale a prescindere dal numero di dipendenti interessati e dal numero di ore richieste.

Si ricorda, infine, che le aziende del settore industria, nonché quelle dell'edilizia, terminata la Cassa Integrazione COVID19 possono ricorrere in presenza dei requisiti alla Cassa Integrazione Ordinaria, la quale è gravata da contribuzione previdenziale, che invece non è richiesta per quella emergenziale. 

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