L’art. 49 del Dlgs 231/2007 – norme in materia di antiriciclaggio - come modificato dall'art. 18 D.L. 124/2019 (cd. decreto fiscale 2020) ha ulteriormente ridotto il limite massimo di utilizzo del denaro contante e titoli al portatore nelle transazioni tra privati. Dal 1° luglio 2020 il nuovo tetto massimo per i pagamenti in contanti e titoli al portatore è stabilito nell'importo di € 1.999,99. Tale soglia – secondo la vigente previsione di legge - dovrebbe valere sino al 31 dicembre 2021; dal 1° gennaio 2022 il limite verrà ulteriormente ridotto a € 999,99.
Per le transazioni di importo superiore a tale soglia è necessario utilizzare obbligatoriamente strumenti tracciabili, come bonifici, bancomat, carte di credito o debito, e simili.
Sanzioni
Le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono soggette a sanzione amministrativa di € 2.000 euro mentre, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale viene portato a 1.000 euro (art. 63 del Dlgs 231/2007).
Nella violazione incorrono entrambi i soggetti che hanno effettuato la transazione. Non solo, quindi, il soggetto che effettua il pagamento, ma anche quello che lo riceve.
La normativa, invece, non incide assolutamente sui prelievi o depositi bancari, i cui importi non sono soggetti a limiti e rimangono liberi, in quanto tale operatività non configura un trasferimento tra soggetti diversi.
Soglia e frazionamento
Il pagamento di beni di valore superiore alla soglia può essere effettuato in contanti con una pluralità di distinti pagamenti sotto soglia solo se sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale) oppure se sia connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione). In tali casi tuttavia l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare, caso per caso, se il frazionamento non sia finalizzato allo scopo di eludere il divieto legislativo.
E', inoltre, possibile effettuare il pagamento in denaro contante a titolo di caparra, nel limite di soglia, e saldare il residuo con l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Acquisti da non residenti
La soglia massima per l’utilizzo del contante è elevata a € 14.999,99 in caso di acquisti effettuati da turisti non residenti – a prescindere dalla loro provenienza - presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio e turismo (art. 3 D.L. 16/2012). Tale deroga richiede che il venditore all'atto di acquisto acquisisca fotocopia del passaporto del compratore, nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato. Inoltre, nel primo giorno feriale successivo a quello di incasso il venditore deve versare il denaro contante ricevuto in pagamento in un conto corrente, allegando copia della comunicazione preventiva effettuata una tantum all’Agenzia delle Entrate con indicazione del conto corrente utilizzato per tali finalità.
Ulteriore adempimento per la fruizione della deroga nei rapporti commerciali con i turisti stranieri è l'obbligo di comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate tali operazioni in contanti (art. 3 c. 2bis D.L. 16/2012)
POS e credito di imposta
Commercianti, operatori turistici e professionisti dovrebbero disporre di un POS – Point of Sale - per poter ricevere i pagamenti tramite l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate. In proposito si rileva che l'omesso adempimento dell'obbligo di dotarsi di POS (art. 15 D.L. 179/2012) non è attualmente sanzionato.
A corollario delle limitazioni all'uso del denaro contante il legislatore ha introdotto un credito di imposta (art. 22 D.lgs. 124/2019) a favore degli intestatari degli strumenti POS nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nei confronti di privati. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a condizione che i ricavi o i compensi percepiti nell'anno d’imposta precedente non siano stati superiori a € 400.000,00.
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