Dal 1° dicembre sono in notifica le sanzioni previste dall'art. 4 sexies del D.L. 44/2021 ai soggetti che, rientrando nelle categorie obbligate (ultra cinquantenni, sanitari, Forze dell’Ordine, soccorso pubblico, insegnanti) non abbiano iniziato al 15 giugno 2022 il ciclo vaccinale anti SARS-CoV-2.
Nel D.L. 162 del 31/10/2022 da convertire in legge entro il 30 dicembre, il Governo ha inserito un emendamento con cui si dispone che <<sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni>> per l'omissione dell'obbligo vaccinale. La norma così scritta si riferisce esclusivamente all'attività amministrativa del procedimento sanzionatorio, ossia la postalizzazione degli Avvisi di Addebito da parte dell'Agenzia delle Entrate, e non al procedimento giudiziario di contestazione delle notifiche già effettuate. Pertanto, se la norma non verrà integrata con un'esplicita sospensione dei termini di opposizione delle sanzioni già inviate, è necessario presentare cautelativamente ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento della sanzione.
Attualmente non è ancora stata assunta la decisione politica di annullare la norma sanzionatoria, bensì solo di sospenderne l'esecuzione limitatamente alla procedura amministrativa, ossia di bloccare l'invio delle sanzioni; nel caso tale provvedimento venga esteso anche ai termini per impugnare le multe già ricevute, vi sarebbe solo più tempo per proporre l'opposizione giudiziale. Differente, invece, è se venisse annullata la norma; in tal caso le opposizioni giudiziali non ancora definite a sentenza verrebbero semplicemente dichiarate improcedibili - ossia il processo terminerebbe nello stato in cui si trova senza giungere a sentenza - per cessata materia del contendere.
Nel D.L. 162 del 31/10/2022 da convertire in legge entro il 30 dicembre, il Governo ha inserito un emendamento con cui si dispone che <<sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni>> per l'omissione dell'obbligo vaccinale. La norma così scritta si riferisce esclusivamente all'attività amministrativa del procedimento sanzionatorio, ossia la postalizzazione degli Avvisi di Addebito da parte dell'Agenzia delle Entrate, e non al procedimento giudiziario di contestazione delle notifiche già effettuate. Pertanto, se la norma non verrà integrata con un'esplicita sospensione dei termini di opposizione delle sanzioni già inviate, è necessario presentare cautelativamente ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento della sanzione.
Attualmente non è ancora stata assunta la decisione politica di annullare la norma sanzionatoria, bensì solo di sospenderne l'esecuzione limitatamente alla procedura amministrativa, ossia di bloccare l'invio delle sanzioni; nel caso tale provvedimento venga esteso anche ai termini per impugnare le multe già ricevute, vi sarebbe solo più tempo per proporre l'opposizione giudiziale. Differente, invece, è se venisse annullata la norma; in tal caso le opposizioni giudiziali non ancora definite a sentenza verrebbero semplicemente dichiarate improcedibili - ossia il processo terminerebbe nello stato in cui si trova senza giungere a sentenza - per cessata materia del contendere.
In assenza di novità e considerata la poca chiarezza della modifica in itinere l'unica strada, se si decide di non pagare, è il ricorso al Giudice di Pace, per il quale peraltro non vi sono termini definiti.
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