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Congelata sino al 30 giugno la sanzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale COVID

La fine dell'anno è stata caratterizzata dagli ultimi sussulti della nomenclatura Ultra-Vax ancora annidata al ministero della Salute. Per gli italiani, che non hanno accettato il ricatto vaccinale anti COVID le prime settimane di dicembre hanno portato quale regalo di Natale la notifica dell'Avviso di Addebito della sanzione di Euro 100.

In realtà questa volta si è trattato di un “colpo a salve”, di un atto fine a stesso e privo di concreta efficacia. Il Governo Meloni, infatti, ha congelato la procedura sanzionatoria sino al 30 giugno 2023, in attesa di porre poi presumibilmente la parola fine a tale vergognosa pagina della storia repubblicana.

L'art. 7 al comma 1bis - introdotto dalla legge di conversione - del D.L. 162/2022 ha sospeso sino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44

La norma sospensiva peraltro non brilla per chiarezza e coerenza giuridica, poiché dimentica completamente le ingiunzioni già notificate. La sospensiva così scritta considera esclusivamente l'attività amministrativa del procedimento sanzionatorio, ossia la postalizzazione degli Avvisi di Addebito da parte dell'Agenzia delle Entrate, dimenticandosi ogni riferimento al procedimento giudiziario di contestazione delle notifiche già effettuate dall'Agenzia delle Entrate e già pervenute ai cittadini. Ma la confusione che ruota intorno a questa iniqua, illegittima e incostituzionale sanzione è rinvenibile sia nella norma istitutiva, sia nell'iter del procedimento. L'art. 4 sexies del D.L. 44/2021 nell'istituire la sanzione, liquida con l'ermetica sintesi del comma 7 la procedura dell'opposizione alla sanzione, limitandosi ad affermare la competenza del Giudice di Pace, senza indicare alcun termine di scadenza, che neppure nell'Avviso di Addebito è riportato, violando così le norme sul procedimento amministrativo.

Il testo della norma che introduce la sospensiva nella sua articolazione letterale crea un'evidente e immotivata disparità tra i cittadini ed è pertanto di tutta evidenza che la sua interpretazione, per non ricadere in una evidente ed inevitabile incostituzionalità, non può che essere letta nel suo senso sostanziale di generale sospensiva. Infatti, "La sospensione delle attività" disposta dal D.L. 162/2022 sino al 30 giugno 2023 implica giocoforza anche la sospensione delle procedure esecutive.

In conclusione coloro i quali hanno già ricevuto l'Avviso di Addebito non devono fare nulla, salvo conservare l'Avviso, annotando la data di notifica. Ovviamente gli Avvisi non vanno pagati, perché anche il termine di sessanta giorni per il pagamento ivi indicato è stato sospeso sino al 30 giugno.

Qualsiasi attività di opposizione oggi sarebbe prematura e comporterebbe comunque un esborso economico di Euro 43 a titolo di “contributo unificato”, ossia il balzello fiscale preteso dallo Stato per l'iscrizione a ruolo, ossia la presa in carico, del procedimento.

Quando nei prossimi mesi il governo interverrà sulla materia necessariamente dovrà uniformare la normativa anche in relazione agli Avvisi di Addebito già notificati; ma se così non fosse ci sarà modo e tempo per effettuare opposizione all'esecuzione con l'imbarazzo della scelta dei motivi.

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