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IL TRIBUNALE DI VELLETRI BOCCIA L'OBBLIGO DEL VACCINO COVID PER LAVORARE

Il giudice pronunciandosi definitivamente con Ordinanza del 14/12/2021, nel riconoscere l'interesse costituzionalmente prevalente della salute pubblica, ha peraltro evidenziato che la stessa è messa a rischio in maniera uguale sia dal vaccinato, sia dal non vaccinato. Ne consegue che l'obbligo di vaccinazione imposto dal DL44/2021 quale requisito professionale richiesto ai sanitari - ora esteso dal DL172/2021 anche a altre categorie - per accedere all'attività lavorativa costituisce una discriminazione sugli altri diritti (dignità, lavoro, sussistenza ...) tutelati dalla Costituzione. I principi giuridici e medico scientifici espressi nell'Ordinanza del Giudice sono d'altronde confermati dalla Circolare del Ministro alla Salute Speranza datata 14/12/2021, nella quale si richiede il tampone anche ai vaccinati per entrare in Italia. Il vaccino, dunque, rimane uno dei rimedi per combattere il COVID, ma perde ogni presupposto per poter essere posto quale discrimine al

STIPENDI E TERMINI DI PAGAMENTO. Perché pagare dicembre entro il 12 gennaio

Il termine per il pagamento della retribuzione nel settore privato è genericamente definito dall'art. 2099 c.c., il quale sancisce che “ deve essere corrisposta con le modalità e i termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito ” e in loro assenza secondo le previsioni dei CCNL o degli accordi tra le parti. Gli stipendi, pertanto, a seconda dei casi, sono pagati a partire dagli ultimi giorni del mese di lavoro in corso sino alla metà del mese successivo. Tuttavia per lo stipendio di dicembre bisogna tener conto di una norma fiscale, l'art. 51 TUIR, che pur non essendo vincolante riguardo ai termini entro cui effettuare il pagamento, determina conseguenze fiscali differenti a seconda che il pagamento sia effettuato entro il 12 gennaio oppure sia eseguito nei giorni successivi. La norma definisce il cosiddetto “Principio di cassa allargato”, sancendo al comma 1 che “ Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque tito

RISARCIMENTO DEL DANNO E RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro ha il diritto di essere risarcito nel caso della sospensione temporanea della prestazione lavorativa del dipendente dovute a qualunque fatto imputabile a responsabilità di terzi. Rientrano tra queste ipotesi i casi più disparati dall'incidente stradale, al morso di animale in custodia, all'intossicazione alimentare in un ristorante, ecc.. Gli esborsi sostenuti per retribuzioni e contributi corrisposti a dipendenti durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio extra lavorativo - quindi senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative - integrano per il datore di lavoro un danno, che si ricollega con nesso di causalità a