Attenzione ai termini
- Pagamento "spontaneo" della sanzione minima ridotta del 30% entro 5 giorni dalla Contestazione diretta o dall'Avviso di avvenuta infrazione lasciato sul parabrezza dell’auto. Tuttavia l’obbligo di pagamento scatta solo all’arrivo della notifica effettuata al proprio indirizzo di residenza.
- La notifica del Verbale di accertamento di violazione (non necessaria in caso di contestazione diretta) con l’importo da pagare – entro 60 giorni – deve essere effettuata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di infrazione contestata.
- L'Ordinanza Ingiunzione raddoppia l'importo della sanzione e deve essere notificata - previa notifica nei termini di 90 gg del Verbale di accertamento - entro 5 anni dalla data di infrazione contestata.
Avverso
le contravvenzioni è possibile ricorrere al Prefetto entro 60 giorni
o al Giudice di Pace entro 30 giorni. Il ricorso è necessario non
solo per contestare il merito della presunta infrazione, ma anche il
rispetto dei termini e delle procedure di notifica.