Le imposte non versate
per omissioni del professionista non sono sanzionate, se il
contribuente denuncia il fatto all'autorità giudiziaria (non è
necessaria la condanna). La tutela vale anche nei confronti di consulenti
abusivi non iscritti agli Albi. Unica cautela richiesta al
contribuente è che egli non sia incorso né in una culpa in eligendo
né in vigilando, ossia che
l'incarico al “professionista” sia stato conferito
secondo criteri di ordinaria diligenza ad un soggetto apparentemente
affidabile.
Il principio risiede
nell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 472/97: il
contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono
punibili quando provano che il pagamento del tributo non sia stato
eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e
addebitabile esclusivamente a terzi. In questi casi si può
richiedere alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la
sospensione del pagamento sulla base di quanto previsto dall'articolo
1 della legge 423/1995, allegando all'istanza copia della denuncia
presentata nei confronti del “professionista”.