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LEGGE DI STABILITA' 2015 (L. 190/2014) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Si riporta una sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro contenute nella L. 190/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015. 

Assunzioni a Tempo Indeterminato nell'anno 2015 (Art. 1 c.118) - Esonero triennale dai contributi INPS a carico azienda per un importo annuo massimo di € 8.060,00.

Requisiti assenza di occupazione a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.


Esclusioni:
  • Apprendistato
  • Colf
  • Agricoltura (v. regolamentazione ex art. 1 c.119)
  • Lavoratori che hanno già fruito dell'esonero in altro rapporto lavorativo
  • Rapporto a tempo indeterminato nel periodo ottobre/dicembre 2014 con aziende collegate/controllate

Condizioni: Incumulabilità con altre agevolazioni; Ordine cronologico nei limiti di capienza fondi.

Assunzioni ex art. 8 c.9 L.407/1990 (art. 1 c.121) – Abrogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato - effettuate a far data dal 1/1/2015 - dei lavoratori disoccupati/cassaintegrati straordinari da almeno 24 mesi.

Autotrasporto e Regolarità Contributiva (art. 1 c.248) – Aboliti dal computo del compenso all'autotrasportatore l'incidenza dei costi minimi inderogabili del trasporto, in quanto contrastanti con i principi comunitari di libertà del mercato. Obbligo del committente all'atto della stipula del contratto di acquisire il DURC, rilasciato non oltre tre mesi prima; da giugno la verifica di regolarità avverrà direttamente su portale internet dedicato. La mancata acquisizione del DURC determina la responsabilità solidale del committente – per un anno dal termine del trasporto - per i debiti retributivi e contributivi del vettore relativamente al trasporto pattuito.
Per i contratti di trasporto eccedenti i 30 giorni le variazioni del prezzo del carburante superiori al 2% vanno recepite nel corrispettivo

Bonus mensile € 80,00 (art.1 c.12/15) – Riconosciuto per redditi 2015 di lavoro dipendente e assimilato sino a 24.000,00; sino a € 26.000,00 bonus ridotto. Esclusi dal tetto del reddito TFR, Premi di Produttività e reddito prima casa.

Bonus Natalità (art .1 c.125) – Assegno annuo di € 960,00 erogato in ratei mensili esentasse per ogni figlio nato/adottato dal 1/1/2015 al 31/12/2017. Sono attese per l'applicazione della misura Disposizioni di attuazione da emanarsi entro il 31/1/2015.

Beneficiari cittadini cittadini, comunitari, extra UE con permesso soggiorno.

Durata sino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Condizioni ISEE nucleo familiare non superiore a € 25.000,00; se non superiore a di € 7.000,00 l'assegno è raddoppiato. La norma prevede la possibilità di variare i parametri ISEE in caso di incapienza dei fondi rispetto alle domande.

Erogazione effettuata da INPS


Buoni Pasto (art.1 c.16-17) – Dal 1/7/2015 il tetto di esenzione viene elevato a € 7,00 limitatamente alle sole forme di Buono elettronico.

IRAP – Dal 2015 integralmente deducibile dalla base imponibile IRAP il costo dei dipendenti a Tempo Indeterminato (art. 1 c.20). L'aliquota è stata innalzata al 3,9% (art. 1 c.22).

TFR in busta paga (art.1 c.23/34) – Dal 1/3/2015 al 30/62018 i lavoratori con sei mesi di anzianità possono chiedere la liquidazione in busta paga della quota di TFR mensile maturato; le somme sono assoggettate a tassazione ordinaria. La liquidazione per le aziende sino a 50 dipendenti può avvenire con finanziamento bancario convenzionato.

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