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RISARCIMENTO DEL DANNO E RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro ha il diritto di essere risarcito nel caso della sospensione temporanea della prestazione lavorativa del dipendente dovute a qualunque fatto imputabile a responsabilità di terzi. Rientrano tra queste ipotesi i casi più disparati dall'incidente stradale, al morso di animale in custodia, all'intossicazione alimentare in un ristorante, ecc..

Gli esborsi sostenuti per retribuzioni e contributi corrisposti a dipendenti durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio extra lavorativo - quindi senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative - integrano per il datore di lavoro un danno, che si ricollega con nesso di causalità a
detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo.


Nell'ipotesi di sinistro stradale che veda coinvolto un lavoratore dipendente, oltre al danno subito dallo stesso incidentato sussiste anche il danno subito dal datore di lavoro, consistente nelle somme dallo stesso datore sborsate (retribuzione e contributi) e accantonate (TFR, ratei mensilità aggiuntive e ferie) al lavoratore nel periodo in cui quest'ultimo non ha potuto comunque svolgere le proprie mansioni a causa delle lesioni riportate nell'incidente (Cass. Civ. Sez. III 2844/2010)


Il datore di lavoro agisce dunque Jure proprio ex art. 2043 c.c. e non in via surrogatoria per il risarcimento di un danno direttamente subito per fatto illecito del terzo. Il diritto per il risarcimento da fatto illecito si prescrive ex art. 2947 c. 1 in via generale nel termine di cinque anni. Nel caso, però, di danno prodotto "dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni" (art. 2947 c.c., comma 2) e, se sussistono i requisiti, si applica il risarcimento diretto ex art. 149 D.lgs 209/2005. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato, il quale ha prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile di risarcimento (art. 2947 c.3).


Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di risarcire non solo il danno subìto dal datore di lavoro per l'assenza del lavoratore, ma anche gli onorari legali sostenuti dall'azienda per quantificare ed attivare la procedura di risarcimento.

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