Il patto di prova nel rapporto di
lavoro dipendente non sempre è ammissibile e legittimo.
Il datore di lavoro prima di procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro per tale causale deve
verificare le eventuali limitazioni previste dal ccnl applicato. La clausola contenuta nel contratto individuale non è, infatti, sufficiente a mettere al riparo l'azienda da un contenzioso dall'esito infausto.
Alcuni contratti collettivi (v. tabella) escludono il periodo di prova in determinate situazioni lavorative. Due
sono i casi più ricorrenti affrontati dalla contrattazione collettiva. La prima situazione riguarda il divieto di apporre il periodo di prova alle riassunzioni di lavoratori effettuate entro un determinato termine, variabile tra uno e tre anni, dalla medesima azienda per mansioni e qualifiche già svolte nel precedente rapporto lavorativo. La seconda preclusione al periodo di prova si verifica quando il dipendente neo assunto ha già svolto presso un altra azienda - la precedente appaltatrice - mansioni identiche a
quelle a lui assegnate nella nuova azienda subentrante nell'appalto.
In questi casi il patto di prova sottoscritto tra le parti è nullo e l'eventuale licenziamento illegittimo in quanto privo di motivazione.
Secondo la Cassazione (17371/2015), che ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Torino, il
patto di prova deve considerarsi nullo anche quando, malgrado le
mansioni e il livello di inquadramento siano formalmente diversi nei due rapporti di lavoro intrattenuti con il vecchio e con il nuovo
appaltatore, nella sostanza il dipendente svolga sempre le
stesse mansioni. Del tutto ininfluente dunque l’eventuale diversa denominazione assegnata alle mansioni: quello che conta, secondo i giudici di legittimità, è il contenuto sostanziale dei compiti svolti dal dipendente.
Limitazioni
poste dai principali ccnl al periodo di prova
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CCNL
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Esclusione
Prova
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Alberghi
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Personale
riassunto entro due anni con la stessa qualifica.
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Alimentari
e Panificazione
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Personale
stagionale riassunto entro due anni
per identica qualifica e mansione.
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Edilizia
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Operai
riassunti, entro tre
anni, con
stesse mansioni e qualifica del precedente rapporto.
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Metalmeccanici
Industria
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a)
Lavoratori con identiche mansioni per almeno un biennio presso
altre aziende;
b)
Lavoratori che abbiano completato presso altre aziende il periodo
complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento
allo stesso profilo professionale di assunzione.
c)
Lavoratori riassunti entro un anno con medesime mansioni.
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Pubblici
Esercizi
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Personale
riassunto, entro due anni, con la stessa qualifica.
N.B.
Al personale assunto fuori provincia licenziato in prova
spetta il rimborso dell'importo del viaggio di andata e ritorno
al luogo di provenienza.
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Tessili
artigiani
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Personale
riassunto entro un anno con identica qualifica e mansione.
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Tessili
Industria
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Personale
riassunto che nel biennio precedente abbia svolto per almeno nove
mesi le medesime mansioni.
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Turismo
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Personale
riassunto entro due anni con la stessa qualifica.
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Pulizia
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a)
Operai riassunti entro un anno con le stesse mansioni .
b)
Operai assunti con passaggio diretto ed immediato (cambio
appaltatore).
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Nota:
L'esenzione del periodo di
prova è sempre subordinato all'integrale espletamento dello
stesso nel rapporto lavorativo precedente, diversamente va
ultimato nella riassunzione.
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