Le regole e le procedure per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni sono state recentemente riscritte dal D.lgs 148/2015. La nuova CIG è estesa anche ai lavoratori in apprendistato professionalizzante; per costoro i periodi CIG comportano un allungamento di un periodo equivalente della formazione.
Dal punto di vista operativo vanno evidenziati sia i nuovi requisiti, sia le nuove procedure amministrative di inoltro all'INPS della domanda CIG.
La durata complessiva di CIGO e CIGS è di 24 mesi - 30 per edili ed affini - in un quinquennio mobile. La domanda CIGO, però, non può superare le 13 settimane; eventuali proroghe del periodo sono consentite nel limite delle 52 settimane consecutive oppure di 52 settimane non consecutive nel biennio. Tali limiti non si applicano nel caso di CIGO richiesta per eventi oggettivamente non evitabili; l'esclusione tuttavia non opera per le aziende edili ed affini.
Ulteriore limite alla CIGO è dato dal numero di ore autorizzabile, che non possono superare un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente nell'unità produttiva interessata all'Integrazione salariale.
Il computo dei periodi integrabili viene effettuato per ogni singola unità produttiva. Per quanto attiene ai cantieri mobili, tipici dell'edilizia, sono considerate unità produttive solo quelli di durata superiore ai sei mesi risultante da documento scritto; in assenza di tali requisiti l'azienda viene considerata un unicum. I lavoratori per accedere alla CIG devono avere un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro nell'unità produttiva interessata dall'integrazione salariale; sono esclusi da tale requisito i lavoratori dipendenti da aziende dell'industria, inclusa l'edilizia, posti in CIG per eventi oggettivamente non evitabili. Nel caso di lavoratori passati da un appaltatore ad un altro nel medesimo appalto l'anzianità è quella di effettivo lavoro nell'appalto stesso.
La domanda all'INPS deve essere inoltrata telematicamente entro 15 giorni dall'inizio del periodo di CIG. In fase di prima applicazione i termini per le domande di novembre e dicembre scadono il 17 dicembre 2015.
Il contributo addizionale - escluso per le domande dovute a "eventi oggettivamente non evitabili" - aumenta all'aumentare dell'utilizzo della CIG nel quinquennio mobile: 9% sino 52 settimane, 12% dalla 53^ alla 104^ settimana, 15% oltre. Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore CIG non lavorate.
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Approfondimenti: D.lgs 148/2015; INPS mess. 5919/2015 - circ. 197/2015; MinLav circ. 24/2015 e 27/2015