La malattia "allunga" il periodo di prova. E' un principio consolidato che la malattia intervenuta durante il periodo di prova ne sospenda il corso fino alla guarigione: il recesso da parte del datore di lavoro, pur essendo legittimo, è inefficace fino al termine della malattia.
Il lavoratore in malattia ha l'obbligo di avvisare della sua condizione il datore di lavoro; quando tale comunicazione sia anticipata – già in costanza di malattia - dal licenziamento, seppur in periodo di prova, lo stesso è inefficace per i motivi sopra esposti.
Il lavoratore in malattia ha l'obbligo di avvisare della sua condizione il datore di lavoro; quando tale comunicazione sia anticipata – già in costanza di malattia - dal licenziamento, seppur in periodo di prova, lo stesso è inefficace per i motivi sopra esposti.
Infatti, benché gli atti unilaterali acquistino efficacia soltanto quando giungano a conoscenza
del destinatario, nel caso di specie non trattandosi di un atto contenente una manifestazione di volontà - come ad esempio l'atto con cui si intima il licenziamento - è da escludersi che lo stesso principio si possa applicare alla comunicazione di malattia, la quale esula dalle manifestazioni di volontà, poiché riguarda una condizione morbosa in atto e quindi una situazione oggettiva, che produce effetti dal momento della sua esistenza.
Nel caso della malattia, pertanto, il dovere di comunicazione non e' costitutivo di una nuova situazione giuridica ma e' semplicemente strumentale a fare emergere una situazione giuridica esistente. In tal caso, dunque, il licenziamento è comunque inefficace sino al termine della malattia e il periodo di prova si intende prorogato per un periodo equivalente.
del destinatario, nel caso di specie non trattandosi di un atto contenente una manifestazione di volontà - come ad esempio l'atto con cui si intima il licenziamento - è da escludersi che lo stesso principio si possa applicare alla comunicazione di malattia, la quale esula dalle manifestazioni di volontà, poiché riguarda una condizione morbosa in atto e quindi una situazione oggettiva, che produce effetti dal momento della sua esistenza.
Nel caso della malattia, pertanto, il dovere di comunicazione non e' costitutivo di una nuova situazione giuridica ma e' semplicemente strumentale a fare emergere una situazione giuridica esistente. In tal caso, dunque, il licenziamento è comunque inefficace sino al termine della malattia e il periodo di prova si intende prorogato per un periodo equivalente.