Dal 12 marzo - salvo proroga dell'ultimo minuto - sarà più complicato per il lavoratore rassegnare le proprie dimissioni, le quali non potranno più essere cartacee e poi confermate come avviene ora, bensì esclusivamente telematiche.
La procedura introdotta dall'art. 26 del D.lgs 151/2015 e dal D.M. attuativo 15/12/2015 prevede la compilazione on line di un apposito modulo accessibile dal sito www.lavoro.gov.it previa identificazione del lavoratore. Il modulo avviene poi inoltrato telematicamente dal sito all'indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro - dato da acquisire a cura del lavoratore - e alla Direzione del Lavoro Territorialmente competente. Al lavoratore è data facoltà di revoca con le medesime modalità entro sette giorni dall'invio del modulo.
La procedura può essere gestita direttamente dal lavoratore, che dovrà preliminarmente aver acquisito il codice PIN dall'INPS ed essersi registrato sul sito www.cliclavoro.gov.it. Il rilascio del PIN - codice composto da 16 caratteri - non è immediato, poiché i primi 8 caratteri sono inviati via sms o via posta elettronica, mentre i successivi sono recapitati con posta ordinaria all'indirizzo di residenza.
In alternativa il lavoratore può farsi assistere dai soggetti abilitati dalla legge: Sindacati, Patronati, Commissioni di certificazione presso gli Enti Bilaterali o la DTL; queste ultime però non essendo permanenti, bensì convocate di volta in volta, non sono di fatto operative.
La legge esclude da tale procedura il lavoro domestico e le dimissioni avvenute in sede protetta (convalida dimissioni genitori con bambini di età inferiore ai tre anni; conciliazione; commissioni di certificazione). Il Ministero con circolare 12 del 4/3/2016 ha esteso l'esclusione al periodo di prova e al lavoro pubblico. Tale interpretazione, essendo contra legem, non ha efficacia giuridica. In proposito è bene ricordare che l'art. 26 c. 1 D.lgs. 151/2015 sancisce l'inefficacia delle dimissioni adottate in violazione della procedura ivi prevista.
Il rischio di tale ferraginoso sistema è che i lavoratori abbandonino, senza formalizzare la procedura telematica, il posto di lavoro, obbligando così l'azienda ad avviare una procedura di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata. Il riflesso paradossale potrebbe essere l'aumento delle indennità di disoccupazione, che non dovute per legge al lavoratore dimissionario, spettano, invece al dipendente licenziato!