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CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - Non è necessaria l’accettazione del datore di lavoro “ceduto”

In base alla normativa del codice civile (Art. 1977 ss. - Cessione di beni ai creditori) - la cessione del quinto dello stipendio è un contratto diretto tra il debitore cedente (lavoratore) e il creditore (istituto di credito), a cui il terzo ceduto (datore di lavoro) rimane estraneo. Infatti il datore di lavoro in quanto terzo debitore non deve verificare la sussistenza dei presupposti di validità della cessione (Cass. n. 2055/1972), ma è semplicemente obbligato a dare esecuzione alla cessione non appena la stessa gli viene formalmente comunicata.

Il datore di lavoro è soltanto tenuto a ricevere la notifica e non anche a sottoscrivere atti proposti dall'istituto di credito. Non esistendo, pertanto, un obbligo di legge e’ sconsigliato firmare sia il Certificato di stipendio, sia l'Atto di benestare.

Al dipendente ai fini dell'ottenimento del finanziamento richiesto è, infatti, sufficiente presentare all’istituto di credito la busta paga. Quanto all'azienda è consigliabile che risponda all’istituto di credito con una comunicazione informale, indicando solo le informazioni autorizzate dal dipendente ex D.lgs. n. 196/2003 (anzianità di servizio, retribuzione lorda mensile, numero mensilità, trattenute su retribuzione netta (altre cessioni, pignoramenti, quote sindacali), TFR accantonato al 31/12 A.P., adesione ai Fondi).

Anche relativamente al secondo documento che propone l'istituto di credito, ossia l'Atto di benestare, è preferibile rispondere con una comunicazione informale, ove prendendo atto della notifica, si dichiara che a decorrere dal primo mese utile – successivo alla comunicazione ricevuta - il datore di lavoro eseguirà la trattenuta nei limiti e alle condizioni di legge.

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