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CORONAVIRUS: D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni bis” - Sintesi delle principali misure in materia di lavoro.

Il D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis), in vigore dal 26 maggio 2021, oltre a prorogare e confermare le precedenti misure emergenziali a sostegno delle imprese e dei lavoratori, ne introduce di nuove. Si riporta a seguire una sintesi delle principali misure ivi contenute in materia di lavoro.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) (Art. 40) - Dal 01/07/2021 le aziende aventi diritto alla CIGO non potranno più presentare domanda di cassa integrazione "COVID19", potranno alternativamente fare ricorso ai seguenti ammortizzatori sociali:

  • CIGO prevista dal D.Lgs. 148/2015, per la quale si applica il regime e le limitazioni ordinarie "ante-COVID19". Sino al 31/12/2021 in caso di utilizzo è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e, inoltre, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
  • CIGO "straordinaria in deroga al D.Lgs. 148/2015" per un massimo di 26 settimane fruibili entro il 31/12/2021. Potranno farne richiesta esclusivamente le aziende che nel primo semestre 2021 hanno avuto una riduzione del fatturato almeno del 50% rispetto al primo semestre 2019. La domanda di cassa integrazione non potrà prevedere una riduzione di orario superiore al 90% relativamente al singolo lavoratore e comunque nel limite della riduzione oraria media aziendale del 80%. In caso di utilizzo è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale. Il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sarà pari al 70% della loro retribuzione globale di fatto.

Contratto di rioccupazione (Art. 41) - Per assunzione dal 01/07/2021 al 31/10/2021 di lavoratore disoccupato è possibile beneficiare di un esonero del 100% dei soli contributi previdenziali aziendali (no INAIL) nel limite massimo di € 3.000,00 per 6 mesi. L'esonero spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato licenziamenti collettivi e/o per giustificato motivo oggettivo. Al termine dei sei mesi incentivati le parti possono recedere dal contratto. L'esonero viene revocato in caso di licenziamento di altro dipendente avente lo stesso livello e categoria di inquadramento del lavoratore incentivato. L'applicazione dell'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea e all'emanazione da parte dell'INPS di apposita circolare.


Indennità Una Tantum (Art. 42) - Erogazione di un’indennità di € 1.600,00 per le seguenti categorie di lavoratori: 
  • lavoratori dipendenti già beneficiari delle indennità di cui all'art. 10, comma da 1 a 9, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021); 
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti al settore del turismo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021, che in tale periodo abbiano lavorato per almeno 30 giornate e non siano al 26/05/2021 titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021, che in tale periodo abbiano lavorato per almeno 30 giornate e alla data di presentazione della domanda di indennità non abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato (eccetto il lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e alla data di presentazione della domanda di indennità non abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato (eccetto il lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere al 27/05/2021 e alla data di presentazione della domanda di indennità non abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato (eccetto il lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione; 
  • lavoratori a tempo determinato del settore del turismo in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: a) titolarità nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 di almeno un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di almeno 30 giornate; b) titolarità nel 2018 di almeno un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, al 26/05/2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità non sono tra loro cumulabili. Le domande vanno presentate in via telematica all'INPS entro il 31/07/2021.


Esonero dei contributi previdenziali per i settori del turismo e del commercio (Art. 43) - Le aziende del settore del turismo e del commercio possono beneficiare entro il 31/12/2021 di un esonero contributivo previdenziale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite a gennaio, febbraio e marzo 2021, a condizione che sino al 31/12/2021 non effettuino licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca dell'esonero contributivo e l'impossibilità di richiedere cassa integrazione sino al 31/12/2021. L'applicazione dell'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea e all'emanazione da parte dell'INPS di apposita circolare.


Indennità per i collaboratori sportivi (Art. 44)L'indennità a fondo perduto oscilla da € 800,00 a € 2.400,00 a seconda dei compensi sportivi percepiti nell'anno 2019.


Differimento dei termini per i versamenti contributivi degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti (Art. 47) - Il versamento delle somme dovute entro il 17/05/2021 può essere effettuato entro il 20/08/2021 senza alcun aggravio.

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