Il D.L. 24/2022, in vigore dal 25 marzo, ha modificato le precedenti disposizioni relative agli obblighi vaccinali e ai correlati divieti di accesso ai luoghi di lavoro per quanti fossero privi di vaccinazione o non disponessero né di esenzione, né avessero conseguito la guarigioni dall’infezione SARS-CoV-2. La norma ha inasprito il vincolo vaccinale soltanto per il comparto sanitario prolungandolo al 31/12/2022, mentre per gli altri lavoratori, pur permanendo l'obbligo, lo stesso è stato sganciato dal divieto lavorativo.
Ad oggi l'attività lavorativa rimane preclusa solamente ai lavoratori del comparto sanitario (Art. 4 D.L. 44/2021), nonché a quanti operano a qualsiasi titolo nelle RSA e strutture socio-sanitarie (Art. 1-bis D.L. 44/2021); per costoro l'obbligo della certificazione verde covid-19, cosiddetto green pass rafforzato (conseguibile per vaccinazione o esenzione o guarigione), permane fino al 31/12/2022. Il medesimo obbligo trova applicazione anche ai visitatori dei degenti in strutture socio-sanitarie e RSA, ulteriormente aggravato dell’obbligo di concomitante tampone nelle 48 ore precedenti l'accesso.
Il decreto legge regolamenta anche l'iter di riammissione in servizio a seguito di "intervenuta guarigione", disponendo che il lavoratore si attivi per comunicare il suo status all'Ordine professionale di appartenenza, che "dispone la cessazione temporanea della sospensione" (Art. 4 c. 6 D.L. 44/2021). Nel silenzio della norma è consigliabile dare comunicazione, in caso di rapporto di lavoro subordinato, anche al proprio datore di lavoro, che diviene l'unico destinatario per le attività che non "ordinistiche". In proposito va rilevato che, nonostante il Ministero della Salute e l'AIFA indichino che il vaccino post guarigione vada effettuato entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi, la Certificazione Verde COVID-19 da guarigione (SGP) ha durata di 6 mesi, decorsi i quali scatta la sospensione.
Per tutte le altre categorie di lavoratori, inclusi i soggetti ultra cinquantenni, l'obbligo vaccinale, pur permanendo, è stato sganciato dal divieto di accesso ai luoghi di lavoro, che ora non è più precluso. L'attività lavorativa pertanto potrà essere svolta sottoponendosi al tampone ogni 48 ore (Art. 4-Ter D.L. 44/2021); tale obbligo è stato prorogato sino al 30 aprile 2022.
L’omissione dell'adempimento vaccinale comporta ora l'assoggettamento alla sanzione una tantum di euro 100,00 (Artt. 4 quinquies e 4 sexies D.L. 44/2021).
Docenti ed educatori, tuttavia, non potranno effettuare “attività didattiche a contatto con gli alunni” (Art. 4-Ter.1 d.l. 44/2021); Il dirigente scolastico ha l'obbligo “di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La norma prevede la reiterazione dell'iter di Verifica e Accertamento, così come già disposta in occasione dell'insorgenza dell'obbligo vaccinale, ora attenuato.
Il nuovo impianto normativo in materia di obbligo vaccinale, pure permanendo in palese violazione della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico, nonché del superiore diritto europeo mira ad evitare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, tentando così di limitare l'ormai copioso contenzioso innescato dall'introduzione dell'obbligo vaccinale, che sempre più è oggetto di provvedimenti giudiziali che accolgono le istanze dei lavoratori per il recupero degli arretrati e le riammissione in servizio.
Va evidenziato, infine, che permane in vigore la facoltà per i lavoratori, che non dispongono di green pass rafforzato, di comunicare al datore di lavoro che non intendono sottoporsi al tampone (Artt. 9 quinquies e 9 septies D.L. 52/2021); costoro rimarranno pertanto sospesi dal lavoro e dalla retribuzione sino alla permanenza di tale obbligo, attualmente fissato al 30 aprile. A tal proposito per coloro i quali avevano già comunicato in passato al proprio datore di lavoro di non essere intenzionati ad ottemperare al tampone nulla cambia; per quanti invece sono stati sospesi in conseguenza dell'inadempimento all’obbligo vaccinale, è opportuno che in via cautelativa, nel caso in cui non intendono accedere ai luoghi di lavoro sottoponendosi tampone, che effettuino tempestiva comunicazione al datore di lavoro della propria scelta.
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