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CORONAVIRUS: D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" e riflessi sul rapporto di lavoro subordinato

Non si ferma la decretazione d'urgenza dettata dall'emergenza da Coronavirus. 
Tra le moltissime norme contenute nei 266 articoli del D.L. 34/2020, "Decreto Rilancio", alcune hanno diretto riflesso sulla gestione dei rapporti di lavoro subordinato; tra queste meritano particolare attenzione le disposizioni sotto sintetizzate.

I) Possibilità di usufruire della Cassa Integrazione COVID19 per ulteriori 9 settimane non interamente consecutive, poiché frazionate in due blocchi: il primo da 5 settimane e il secondo da 4 settimane. La fruizione di tali ulteriori 9 settimane è così regolamentata (artt. 68/71):

  • Le prime 5 settimane sono richiedibili in continuità con le precedenti 9 previste dal D.L.18/2020 "Decreto Cura Italia".
  • Le ulteriori 4 settimane sono fruibili esclusivamente tra il 01/09/2020 e il 31/10/2020. Si evidenzia che tale disposizione di legge non consente la continuità di Cassa Integrazione per le aziende che l'hanno iniziata a marzo e hanno necessità di proseguirla oltre le prime 14 settimane continuative (9+5).
L’articolazione temporale (5 + 4 settimane) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo, le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane anche in periodi antecedenti al 01/09/2020 e pertanto in continuità con la precedente Cassa Integrazione.

Non è escluso che tale "originale" impostazione normativa possa essere oggetto di successive modifiche in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

II) Blocco dei Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale) sino al 16/08/2020 (Art. 80). Restano fuori dal blocco tutte le altre tipologie di licenziamento, tra le quali: periodo di prova, motivi disciplinari, fine periodo apprendistato, inidoneità, superamento periodo di comporto, ecc.

III) Contratti a Tempo determinato: per i lavoratori in forza al 23/02/2020 è possibile rinnovare o prorogare il contratto con una durata massima sino al 30/8/2020, prescindendo dall'obbligo di indicare la causale al superamento dei 12 mesi (art.93).

IV) Pagamento dei contributi, delle trattenute fiscali e previdenziali sospesi nei mesi scorsi (scadenze F24 di marzo, aprile e maggio): dovranno essere versati in un unica soluzione entro il 16/9/2020 oppure in quattro rate mensili uguali con decorrenza dal 16/9/2020 (art. 126).

V) Congedi L.104/1992: i lavoratori con familiari conviventi avente handicap grave hanno diritto nel periodo maggio-giugno ad ulteriori 12 giornate complessive di permesso (art. 76), che si sommano ai 3 giorni ordinariamente previsti per ogni mese. 

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