Il licenziamento disposto per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, rientrando tra le cause di giustificato motivo oggettivo, ricade nel divieto di cui all'art. 46 del D.L. 18/2020.
Il principio è stato sancito dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 578 del 07/01/2021, che ha annullato il licenziamento e condannato l'azienda a reintegrare il lavoratore, disponendone inoltre il risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati nelle mensilità di retribuzione decorrenti dalla data del recesso a quella dell’effettivo reintegro. Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie esaminata rientrasse nella previsione di cui all'art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 23/2015 che prevede, indipendentemente dal numero dei dipendenti impiegato in azienda, la cosiddetta “tutela piena”, ossia la reintegra e il risarcimento integrale dei danni, in relazione ai casi di «nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge».
La sospensione dei licenziamenti, più volte prorogata, è attualmente in vigore sino alla data del 31 marzo 2021; non è escluso che la scadenza, perdurando ancora l'emergenza sanitaria, sia oggetto di ulteriore prolungamento.
grazie per il grande lavoro svolto.
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