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CORONAVIRUS: anche l'inidoneità sopravvenuta rientra nel blocco dei licenziamenti.

Il licenziamento disposto per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, rientrando tra le cause di giustificato motivo oggettivo, ricade nel divieto di cui all'art. 46 del D.L. 18/2020.
Il principio è stato sancito dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 578 del 07/01/2021, che ha annullato il licenziamento e condannato l'azienda a reintegrare il lavoratore, disponendone inoltre il risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati nelle mensilità di retribuzione decorrenti dalla data del recesso a quella dell’effettivo reintegro. Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie esaminata rientrasse nella previsione di cui all'art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 23/2015 che prevede, indipendentemente dal numero dei dipendenti impiegato in azienda, la cosiddetta “tutela piena”, ossia la reintegra e il risarcimento integrale dei danni, in relazione ai casi di «nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge».

La sospensione dei licenziamenti, più volte prorogata, è attualmente in vigore sino alla data del 31 marzo 2021; non è escluso che la scadenza, perdurando ancora l'emergenza sanitaria, sia oggetto di ulteriore prolungamento.

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