CORONAVIRUS: Nel “Decreto Sostegni” Proroghe, “Rottamazioni”, Contributi a fondo perduto per aziende e lavoratori
Il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), in vigore dal 23 marzo 2021, introduce nuove misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e ai lavoratori. Si riporta a seguire una sintesi delle principali misure ivi contenute a sostegno delle imprese e in materia di lavoro.
Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione (Art. 4, comma 1, lettera a)
Possibilità di sospendere sino al 30/04/21 il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31/05/21.
Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio (Art. 4, comma 1, lettera b)
Le rate della Rottamazione Ter (art. 3 D.L. 119/2018) e quelle del Saldo e Stralcio (L. 55/2018)scadenti nell’anno 2020 devono essere versate entro il 31/07/21, mentre le rate in scadenza il 28/02/21, il 31/03/21, il 31/05/21 e il 31/07/21 devono essere versate entro il 30/11/21.
Proroga dei termini di Riscossione e decadenza (Art. 4, comma 1, lettera d)
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione tra 08/03/20 e il 31/12/21, nonché, anche se affidati dopo il 31/12/21, a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono prorogati:
- di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo.
- di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.
Pignoramenti da parte dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 4, comma 2)
Sospesi sino al 30/04/21 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi dei lavoratori.
Annullamento dei carichi iscritti a ruolo (art. 4, comma 4)
Cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a € 5.000,00 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi (ruoli/cartelle esattoriali) affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):
- alle persone fisiche con un reddito imponibile fino a € 30.000,00 nell'anno di imposta 2019.
- ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno percepito un reddito imponibile fino a € 30.000,00 nell'anno di imposta 2019.
La norma si estende a qualunque ente creditore che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi (somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, IVA riscossa all'importazione).
Definizione agevolata degli avvisi bonari (art. 5)
In relazione alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, è previsto l'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità per i soggetti con partita IVA attiva al 23/03/2021 e che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
Riduzione Canone Rai (art. 6 c.5)
E' ridotto per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento RAI alle strutture ricettive (Alberghi, Residence, Rifugi, ecc.), nonché di somministrazione e consumo di bevande. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% del canone versato.
Integrazioni Salariali (Art. 8, commi 1 e 2). Il decreto Sostegni aggiunge nuove settimane di ammortizzatori sociali emergenziali a quelle previste dalla legge di Bilancio 2021. Le integrazioni salariali COVID-19 sono così prolungate:
- 13 settimane di CIGO, da utilizzare tra il 01/04/2021 e il 30/06/2021. Non è dovuto il contributo addizionale;
- 28 settimane di FIS, FSBA e CIGD, da utilizzare tra il 01/04/2021 e il 31/12/2021. Non è dovuto il contributo addizionale.
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Da evidenziare che coloro che hanno usato in maniera continuativa le integrazioni salariali previste dalla legge di bilancio L. 178/2020 (12 settimane legge di Bilancio 2021) rimangono scoperti i giorni dal 29 al 31 marzo.
Blocco licenziamenti (Art. 8, comma 9 e 10). E' prorogato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sino al:
- 30/06/2021 per le aziende che appartengono ai settori per cui è possibile richiedere la CIGO (industria ed edilizia);
- 31/10/2021 per le aziende che appartengono ai settori per cui è possibile richiedere FIS, FSBA e CIGD;
Il divieto di licenziamento non si applica:
- Ai licenziamenti disciplinari
- Nei casi di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- Agli accordi collettivi stipulati in sede sindacale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono e ai quali spetta la NASPI.
Indennità Una Tantum (Art. 10). Erogazione di un’indennità di € 2.400,00 per le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021, che in tale periodo abbiano lavorato per almeno 30 giornate e non siano al 23/03/2021 titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 e non siano alla data di presentazione della domanda titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere al 24/03/2021 e non siano alla data di presentazione della domanda titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione;
- lavoratori a tempo determinato del settore del turismo in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: a) titolarità nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 di almeno un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di almeno 30 giornate; b) titolarità nel 2018 di almeno un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, al 23/03/2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e vanno presentate in via telematica all'INPS entro il 30/04/2021
Lavoratori fragili (art. 15)
Prorogata fino al 30/06/21 la possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui tali lavoratori non possano lavorare in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione le assenze dal lavoro sono equiparate al ricovero ospedaliero, non vengono conteggiate ai fini del periodo di comporto e non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Naspi (Art. 16)
Dal 23/03/2021 al 31/12/2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Contratti a termine (Art.17)
Sino al 31/12/2021 sarà possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato anche in assenza di causali, nel rispetto del limite complessivo dei 24 mesi.
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