La responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori in materia fiscale è stata cancellata a decorrere dal 13 dicembre.
L'art. 28 c.1 del D.lgs. 175/2014 ha, infatti, abrogato i commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del D.L. 223/06, che avevano introdotto nell'agosto 2012 la responsabilità per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.
L'art. 28 c.1 del D.lgs. 175/2014 ha, infatti, abrogato i commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del D.L. 223/06, che avevano introdotto nell'agosto 2012 la responsabilità per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.
A seguito di tali modifiche legislative, permane ora la responsabilità solidale tra il
committente, l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, limitatamente alla retribuzione e ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Le eventuali sanzioni civili connesse sono escluse dalla responsabilità solidale e per esse risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l'inadempimento. Il creditore è comunque tenuto ad aggredire in prima battuta il patrimonio del debitore principale e solo successivamente quello del debitore solidale.
committente, l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, limitatamente alla retribuzione e ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Le eventuali sanzioni civili connesse sono escluse dalla responsabilità solidale e per esse risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l'inadempimento. Il creditore è comunque tenuto ad aggredire in prima battuta il patrimonio del debitore principale e solo successivamente quello del debitore solidale.
La responsabilità solidale
retributiva – comprensiva di tutte le voci anche indirette quali
TFR – e contributiva del “committente
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto”
(art. 29 D. Lgs. 276/2003) può essere superata solo dimostrando
di aver ottemperato secondo i comuni principi di diligenza e buona
fede ad operare le necessarie verifiche per i suddetti adempimenti.
In particolare sarà necessario e sufficiente al committente e/o all'appaltatore principale acquisire prima di effettuare i pagamenti
l'autocertificazione dell'azienda creditrice sulla regolare corresponsione degli stipendi ai propri dipendenti, accompagnata da documentazione probante (buste quietanzate, distinta
bonifici, ecc.), e il DURC per quanto attiene la regolarità
contributiva.