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APPALTI: vincolo di solidarietà limitato a retribuzioni e contributi

La responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori in materia fiscale è stata cancellata a decorrere dal 13 dicembre. 
L'art. 28 c.1 del D.lgs. 175/2014 ha, infatti, abrogato i commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del D.L. 223/06, che avevano introdotto nell'agosto 2012  la responsabilità per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

A seguito di tali modifiche legislative, permane ora la responsabilità solidale tra il
committente, l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, limitatamente alla retribuzione e ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Le eventuali sanzioni civili connesse sono escluse dalla responsabilità solidale e per esse risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l'inadempimento. Il creditore è comunque tenuto ad aggredire in prima battuta il patrimonio del debitore principale e solo successivamente quello del debitore solidale.

La responsabilità solidale retributiva – comprensiva di tutte le voci anche indirette quali TFR – e contributiva del committente con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto” (art. 29 D. Lgs. 276/2003) può essere superata solo dimostrando di aver ottemperato secondo i comuni principi di diligenza e buona fede ad operare le necessarie verifiche per i suddetti adempimenti. In particolare sarà necessario e sufficiente al committente e/o all'appaltatore principale acquisire prima di effettuare i pagamenti l'autocertificazione dell'azienda creditrice sulla regolare corresponsione degli stipendi ai propri dipendenti, accompagnata da documentazione probante (buste quietanzate, distinta bonifici, ecc.), e il DURC per quanto attiene la regolarità contributiva.

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