La consuetudine di far decorrere i termini di notifica dall'accertamento, ossia dal verbale, anziché dalla data dell'infrazione fotografata dall'autovelox è in violazione dei termini indicati dall’articolo 201 del Codice della Strada. Il superamento del termine può avvenire solo per fattori esterni all'amministrazione e non da prassi o ritardi organizzativi interni.
Il giudice di pace di Milano con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre scorso, ha
ribadito le osservazioni del ministero dell’Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali, facendo decorrere il termine dei 90 giorni dall'operazione di validazione e di abbinamento degli scatti fotografici ai verbali da notificare.
ribadito le osservazioni del ministero dell’Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali, facendo decorrere il termine dei 90 giorni dall'operazione di validazione e di abbinamento degli scatti fotografici ai verbali da notificare.
I Verbali di accertamento notificati dopo 90 giorni dal fatto contestato sono nulli e il Giudice deve disapplicarli se l'Amministrazione non prova i fattori esterni alla prassi operativa che hanno impedito il rispetto del termine di legge.