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CORONAVIRUS: Congedo staordinario e Bonus baby-sitting

Il D.L. 18/20200 - Decreto Cura Italia - ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, fruibili con presentazione a decorrere dal 1° aprile di domanda diretta all'INPS, tramite procedure telematiche.

In sintesi le misure e le prime indicazioni operative per i lavoratori subordinati, così come illustrate dall'INPS nel messaggio n. 1281 del 20/03/2020 e nella circolare n. 44 del 24/03/2020.

Congedo COVID-19 (art. 23) - Riservato ai genitori con figli sino ai 12 anni di età (o a prescindere dall'età in caso di figli con handicap grave); indennità pari al 50% della retribuzione per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni.

La domanda va presentata all’INPS, utilizzando la procedura del congedo parentale già in uso in via ordinaria.

La procedura è telematica e avviene accedendo al portale web www.inps.it con PIN personale, successivamente tra i servizi INPS è necessario selezionare “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” > “Maternità” > “Acquisizione domanda” > “Congedo Parentale” > “Dipendente”. In alternativa è possibile farne domanda tramite il contact center - numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile) - oppure tramite i patronati. I genitori che hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda, poiché i giorni di congedo in corso saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo COVID-19. La ricevuta della domanda presentata dovrà successivamente essere presentata al datore di lavoro.

Ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni spetta, invece, un permesso non retribuito, per il quale devono presentare domanda di congedo COVID-19 esclusivamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.


Bonus Baby-Sitting (art. 23) - E' alternativo al congedo COVID-19 e consente ai genitori con figli che al 5 marzo 2020 non hanno compiuto i 13 anni di ottenere un bonus di € 600,00 accantonato dall'INPS sul conto “Libretto di Famiglia”. Non si tratta di contante, bensì di un credito spendibile esclusivamente per l'impiego di Buoni Lavoro, i cosiddetti “Voucher”, utilizzabili esclusivamente a scaglioni di €10,00 per singola ora di servizio.

La domanda sarà presentabile a partire dal mese di aprile accedendo al portale web www.inps.it con PIN personale selezionando "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

In alternativa sarà possibile farne domanda tramite il contact center - numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile) - oppure tramite i patronati.

Il bonus verrà erogato sul libretto famiglia, i beneficiari dovranno registrarsi come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. I soggetti che presteranno i servizi di baby-sitting e che percepiranno retribuzioni nell’ambito di tale procedura dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali.

Il genitore beneficiario dovrà procedere all'attivazione telematica del bonus entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.

Potranno essere remunerati i servizi di baby-sitting svolti a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

I congedi COVID-19 sono fruibili nel periodo di sospensione dell'attività scolastica – attualmente dal 5 marzo al 3 aprile - nel limite complessivo familiare di 15 giorni alternativamente da entrambi i genitori. Ulteriore condizione per fruire dei congedi e del Bonus è che nessuno dei due genitori fruisca di altre misure di sostegno al reddito (CIGO, NASPI, FIS, ecc.).

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