Passa ai contenuti principali

CORONAVIRUS: Congedo staordinario e Bonus baby-sitting

Il D.L. 18/20200 - Decreto Cura Italia - ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, fruibili con presentazione a decorrere dal 1° aprile di domanda diretta all'INPS, tramite procedure telematiche.

In sintesi le misure e le prime indicazioni operative per i lavoratori subordinati, così come illustrate dall'INPS nel messaggio n. 1281 del 20/03/2020 e nella circolare n. 44 del 24/03/2020.

Congedo COVID-19 (art. 23) - Riservato ai genitori con figli sino ai 12 anni di età (o a prescindere dall'età in caso di figli con handicap grave); indennità pari al 50% della retribuzione per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni.

La domanda va presentata all’INPS, utilizzando la procedura del congedo parentale già in uso in via ordinaria.

La procedura è telematica e avviene accedendo al portale web www.inps.it con PIN personale, successivamente tra i servizi INPS è necessario selezionare “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” > “Maternità” > “Acquisizione domanda” > “Congedo Parentale” > “Dipendente”. In alternativa è possibile farne domanda tramite il contact center - numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile) - oppure tramite i patronati. I genitori che hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda, poiché i giorni di congedo in corso saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo COVID-19. La ricevuta della domanda presentata dovrà successivamente essere presentata al datore di lavoro.

Ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni spetta, invece, un permesso non retribuito, per il quale devono presentare domanda di congedo COVID-19 esclusivamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.


Bonus Baby-Sitting (art. 23) - E' alternativo al congedo COVID-19 e consente ai genitori con figli che al 5 marzo 2020 non hanno compiuto i 13 anni di ottenere un bonus di € 600,00 accantonato dall'INPS sul conto “Libretto di Famiglia”. Non si tratta di contante, bensì di un credito spendibile esclusivamente per l'impiego di Buoni Lavoro, i cosiddetti “Voucher”, utilizzabili esclusivamente a scaglioni di €10,00 per singola ora di servizio.

La domanda sarà presentabile a partire dal mese di aprile accedendo al portale web www.inps.it con PIN personale selezionando "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

In alternativa sarà possibile farne domanda tramite il contact center - numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile) - oppure tramite i patronati.

Il bonus verrà erogato sul libretto famiglia, i beneficiari dovranno registrarsi come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. I soggetti che presteranno i servizi di baby-sitting e che percepiranno retribuzioni nell’ambito di tale procedura dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali.

Il genitore beneficiario dovrà procedere all'attivazione telematica del bonus entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.

Potranno essere remunerati i servizi di baby-sitting svolti a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

I congedi COVID-19 sono fruibili nel periodo di sospensione dell'attività scolastica – attualmente dal 5 marzo al 3 aprile - nel limite complessivo familiare di 15 giorni alternativamente da entrambi i genitori. Ulteriore condizione per fruire dei congedi e del Bonus è che nessuno dei due genitori fruisca di altre misure di sostegno al reddito (CIGO, NASPI, FIS, ecc.).

Commenti

AGGIORNAMENTI

Se vuoi ricevere le notizie dal sito inserisci il tuo indirizzo e-mail:

Post popolari in questo blog

IL TRIBUNALE DI VELLETRI BOCCIA L'OBBLIGO DEL VACCINO COVID PER LAVORARE

Il giudice pronunciandosi definitivamente con Ordinanza del 14/12/2021, nel riconoscere l'interesse costituzionalmente prevalente della salute pubblica, ha peraltro evidenziato che la stessa è messa a rischio in maniera uguale sia dal vaccinato, sia dal non vaccinato. Ne consegue che l'obbligo di vaccinazione imposto dal DL44/2021 quale requisito professionale richiesto ai sanitari - ora esteso dal DL172/2021 anche a altre categorie - per accedere all'attività lavorativa costituisce una discriminazione sugli altri diritti (dignità, lavoro, sussistenza ...) tutelati dalla Costituzione. I principi giuridici e medico scientifici espressi nell'Ordinanza del Giudice sono d'altronde confermati dalla Circolare del Ministro alla Salute Speranza datata 14/12/2021, nella quale si richiede il tampone anche ai vaccinati per entrare in Italia. Il vaccino, dunque, rimane uno dei rimedi per combattere il COVID, ma perde ogni presupposto per poter essere posto quale discrimine al

RISARCIMENTO DEL DANNO E RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro ha il diritto di essere risarcito nel caso della sospensione temporanea della prestazione lavorativa del dipendente dovute a qualunque fatto imputabile a responsabilità di terzi. Rientrano tra queste ipotesi i casi più disparati dall'incidente stradale, al morso di animale in custodia, all'intossicazione alimentare in un ristorante, ecc.. Gli esborsi sostenuti per retribuzioni e contributi corrisposti a dipendenti durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio extra lavorativo - quindi senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative - integrano per il datore di lavoro un danno, che si ricollega con nesso di causalità a

SANZIONI E OBBLIGO VACCINALE - Ricorso al Giudice di Pace ?

Dal 1° dicembre sono in notifica le sanzioni previste dall'art. 4 sexies del D.L. 44/2021 ai soggetti che, rientrando nelle categorie obbligate (ultra cinquantenni, sanitari, Forze dell’Ordine, soccorso pubblico, insegnanti) non abbiano iniziato al 15 giugno 2022 il ciclo vaccinale anti SARS-CoV-2. Nel D.L. 162 del 31/10/2022 da convertire in legge entro il 30 dicembre, il Governo ha inserito un emendamento con cui si dispone che <<sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni>> per l'omissione dell'obbligo vaccinale. La norma così scritta si riferisce esclusivamente all'attività amministrativa del procedimento sanzionatorio, ossia la postalizzazione degli Avvisi di Addebito da parte dell'Agenzia delle Entrate, e non al procedimento giudiziario di contestazione delle notifiche già effettuate. Pertanto, se la norma non verrà integrata con un'esplicita sospensione dei termini di opposizione delle sanzioni già inviate, è neces