Le misure emergenziali del Governo nazionale a contenimento del coronavirus - come era prevedibile - sono aggiornate in continuazione, facendo così apparire superati i commenti e le analisi delle stesse, in quanto subito dopo modificate al variare delle situazioni sul campo.
Infatti il DPCM del 8 marzo è stato in parte superato dalle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo, che ha di fatto esteso sino al 3 aprile a tutto il territorio nazionale le forti limitazioni di operatività economica previste nel precedente decreto per la sola “zona rossa”.
Queste in sintesi le nuove misure che incidono in materia di lavoro:
Centri sportivi, palestre e piscine sono chiuse, fatti salvi gli allenamenti autorizzati dalle federazioni sportive. Chiusura totale per gli impianti nei comprensori sciistici.
Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6,00 alle 18,00. La sintesi poco felice della norma pone almeno due questioni. La prima riguarda gli alberghi, i cui ristoranti interni si ritiene possano servire la cena, ma limitatamente ai clienti interni. La seconda, invece, i cibi da asporto, in primis la pizza, che si ritiene possano essere prodotti, poiché non contrastano con il fine della norma, tesa ad evitare assembramenti nei locali.
Altri esercizi commerciali essi devono garantire un accesso contingentato ai locali, al fine di evitare assembramenti di persone. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.
Divieto di spostamento delle persone al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio, nonché all'interno del medesimo, salvo motivate e comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Tali casistiche di esenzione al divieto di spostamento devono essere autocertificate in caso di controllo di polizia, la quale potrà verificarle successivamente e in caso di mendacità configureranno il reato per violazione dell'art. 650 c.p. punita con arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro per non aver osservato un provvedimento dell’Autorità per ragione di sicurezza pubblica e d’igiene se il fatto non costituisce un più grave reato, quali ad esempio, resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) o delitti colposi contro la salute pubblica (452 c.p.). Si aggiunge, inoltre, il reato di falso ex art. 76 DPR 445/2000 e ex art. 495c.p. .
L'art. 15 del D.L. 14/2020 ha definito le sanzioni per la violazione degli obblighi imposti a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali. La violazione, oltre a configurare reato ex art. 650 c.p., è punita con sanzione amministrativa accertata ex L. 689/1981 con la sanzione irrogata dal Prefetto della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.
Nei prossimi giorni il Governo dovrebbe varare alcune misure ad applicazione retroattiva - probabilmente dal 23 febbraio – di integrazione salariale per i settori che non possono accedere alla CIGO. Dovrebbe essere estesa la Cassa Integrazione in Deroga su tutto il territorio nazionale.
Infatti il DPCM del 8 marzo è stato in parte superato dalle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo, che ha di fatto esteso sino al 3 aprile a tutto il territorio nazionale le forti limitazioni di operatività economica previste nel precedente decreto per la sola “zona rossa”.
Queste in sintesi le nuove misure che incidono in materia di lavoro:
Centri sportivi, palestre e piscine sono chiuse, fatti salvi gli allenamenti autorizzati dalle federazioni sportive. Chiusura totale per gli impianti nei comprensori sciistici.
Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6,00 alle 18,00. La sintesi poco felice della norma pone almeno due questioni. La prima riguarda gli alberghi, i cui ristoranti interni si ritiene possano servire la cena, ma limitatamente ai clienti interni. La seconda, invece, i cibi da asporto, in primis la pizza, che si ritiene possano essere prodotti, poiché non contrastano con il fine della norma, tesa ad evitare assembramenti nei locali.
Altri esercizi commerciali essi devono garantire un accesso contingentato ai locali, al fine di evitare assembramenti di persone. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.
Divieto di spostamento delle persone al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio, nonché all'interno del medesimo, salvo motivate e comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Tali casistiche di esenzione al divieto di spostamento devono essere autocertificate in caso di controllo di polizia, la quale potrà verificarle successivamente e in caso di mendacità configureranno il reato per violazione dell'art. 650 c.p. punita con arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro per non aver osservato un provvedimento dell’Autorità per ragione di sicurezza pubblica e d’igiene se il fatto non costituisce un più grave reato, quali ad esempio, resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) o delitti colposi contro la salute pubblica (452 c.p.). Si aggiunge, inoltre, il reato di falso ex art. 76 DPR 445/2000 e ex art. 495c.p. .
L'art. 15 del D.L. 14/2020 ha definito le sanzioni per la violazione degli obblighi imposti a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali. La violazione, oltre a configurare reato ex art. 650 c.p., è punita con sanzione amministrativa accertata ex L. 689/1981 con la sanzione irrogata dal Prefetto della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.
Nei prossimi giorni il Governo dovrebbe varare alcune misure ad applicazione retroattiva - probabilmente dal 23 febbraio – di integrazione salariale per i settori che non possono accedere alla CIGO. Dovrebbe essere estesa la Cassa Integrazione in Deroga su tutto il territorio nazionale.
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