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Coronavirus: i provvedimenti emergenziali creano il caos nelle imprese

Sull'onda dell'emergenza le norme emanate dal Governo si sono susseguite a getto continuo (D.L.6/2020 - D.L. 9/2020 - Delibera CdM del 31/1/2020 - DPCM del 23/02/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, del 4/3/2020, del 8/3/2020), talvolta con anticipazioni imprecise che hanno aumentato la confusione non solo tra i privati cittadini, ma anche negli operatori economici.

A fronte delle limitazioni sempre più stringenti alle attività economiche, che ormai in molti settori sono dei veri e propri stop, come devono comportarsi i datori di lavoro nelle loro attività e quali riflessi si hanno nei rapporti di lavoro dipendente?

La misure in materia di lavoro - in vigore sino al 3 aprile p.v. - regolamentate ad oggi dal DPCM 8 marzo 2020 possono così riassumersi.

  1. Divieti e chiusure - Alcune attività sono sono state totalmente sospese su tutto il territorio nazionale. Si tratta delle "manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura" quali ad esempio raduni, sagre, mostre, convegni, congressi, ecc. ; nonché di "scuole di ballo, sale giochi, discoteche". Inoltre sono chiusi i cinema, i teatri, i musei, i pub. Quanto ai "pub" non è dato a sapere, non esistendo una definizione di legge, cosa li distingua al di là dell'insegna dai bar, che invece seppur con limitazioni possono rimanere aperti. E chissà come e dove deve essere inquadrata nella regolamentazione emergenziale l'attività all'insegna Caffè, Tea Room, Birreria, ecc.? Non sono forse tutte tipologie di bar, inclusi i pub come li chiamano nel Regno Unito?
  2. Limitazioni - Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar possono essere esercitate solamente se è rispettata tra gli avventori la distanza di almeno un metro; in caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività. Rispetto alle precedenti regole emergenziali, che imponevano la distanza di un metro ai tavoli, la nuova norma la estende ai commensali rendendo di fatto pressoché impossibile proseguire l'attività. Assai vaga peraltro la sanzione, la quale non prevedendo la durata della sospensione dell'attività è di dubbia applicazione.
    Rientrano nella limitazione della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro anche le attività sportive amatoriali svolte in palestre, piscine, centri sportivi, ecc. .
  3. Autoregolamentazione - Gli  esercizi commerciali, differenti da quelli sopra citati, sono invitati - non è pertanto un obbligo - ad adottare misure operative che contingentino l'afflusso dei clienti evitando assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Facile a scriversi la norma, un po' più difficile la sua pratica attuazione. Alle casse bisognerà impedire code a fila serrata e nelle corsie affidarsi al buonsenso dei clienti.
    Al trasporto pubblico sono richiesti interventi straordinari di sanificazione dei mezzi. 
Tali misure hanno inevitabilmente un riflesso penalizzate sulla ordinaria attività imprenditoriale, non solo nei settori direttamente interessati dalle misure di prevenzione sanitaria, anche nei settori collaterali quali ad esempio il comparto turistico alberghiero. 

Due in particolare i riflessi della situazione emergenziale. L'uno in punto riduzione o sospensione dell'attività imprenditoriale, l'altro in punto impossibilità dei lavoratori a recarsi sul luogo di lavoro per le limitazioni alla mobilità conseguenti alla quarantena imposta alle persone contagiate o sospettate tali.  

La normativa emergenziale al momento non ha dedicato molta attenzione a nessuno di questi due aspetti. Infatti, solamente nelle cosiddette zone rosse è prevista la reintroduzione della Cassa Integrazione in Deroga, che estende a tutti i settori il sistema della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.), che come notorio è altrimenti riservato all'industria e alla grande distribuzione. Le aziende che non rientrano nelle zone rosse o che non hanno i requisiti per la C.I.G.O. possono fare ricorso al Fondo Integrativo Sociale (F.I.S.) o ai fondi bilaterali il cui utilizzo però è limitato solo alla riduzione dell'orario lavorativo, generalmente sino ad un massimo del 70%, non essendo per tali strumenti di integrazione salariale prevista la sospensione totale dell'attività lavorativa.  E', invece, esteso a tutto il territorio nazionale la sospensione, sancita dall'art. 8 del D.L. 9/2020, sino al 31 maggio 2020 dei versamenti contributivi e delle ritenute fiscali per le sole imprese turistico recettive e le agenzie di viaggio. 

Quanto ai lavoratori costretti alla quarantena la normativa emergenziale si limita a prevederne giustificata l'assenza per motivi di sanità pubblica, sostanzialmente si dovrebbe procedere come per una normale situazione di malattia.

Da evidenziare in ultimo che è stata semplificata la modalità del lavoro a distanza, cosiddetto lavoro agile ex artt.18 ss L.81/2017, consentendo per tutta la durata dello stato di emergenza - dichiarato con delibera del CdM del 31/1/2020 per un periodo di sei mesi - di praticarlo a prescindere dagli accordi individuali tra azienda e lavoratore.

Va infine ricordato che la violazione delle norme emergenziali ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.L. 6/2020 configura il reato previsto e punito dal Codice Penale all'art. 650 per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

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