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CORONAVIRUS - D.L. 18/2020 Misure straordinarie a sostegno di aziende e lavoratori

E' stato pubblicato il testo del Decreto Legge n°18/2020, con il quale sono state introdotte misure straordinarie a sostegno di aziende e lavoratori danneggiati dall'emergenza da Coronavirus. Tante le misure individuate nei 127 articoli da cui è formato il provvedimento, che in diversi passaggi non brilla nè per chiarezza, né per coerenza. Tra i tanti provvedimenti adottati di particolare interesse è l'estensione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) a tutti i settori, con pagamento diretto dell'integrazione nella misura del 80% della retribuzione da parte dell'INPS.

L'estensione della CIG in regime di deroga non è peraltro immediatamente operativa, poiché subordinata all'adozione di successivi atti da parte di Governo, Regioni e INPS.

Si riassumono a seguire le principali misure di interesse in materia di lavoro.


Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con procedura semplificata (utilizzabile solo per le aziende del settore industriale)

  • Può essere richiesta dal 23/02/20 per un massimo di 9 settimane fruibili entro il 31/08/20.
  • I dipendenti ammessi sono esclusivamente quelli in forza al 23/02/20.
  • L'indennità è pari al 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
  • L'azienda non è assoggettata al pagamento del contributo addizionale
  • E' prevista la possibilità del pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno di integrazione.
Al momento non è ancora definito se la procedura richieda il preventivo smaltimento delle ferie residue.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – riguarda i datori di lavoro non rientranti nell'applicazione di altre misure in materia di sospensione o riduzione di orario, con esclusione dei solo datori di lavoro domestico.

  • Può essere richiesta dal 23/02/20 per un massimo di 9 settimane fruibili entro il 31/08/20.
  • I dipendenti ammessi sono esclusivamente quelli in forza al 23/02/20, a condizione che abbiano smaltito le ferie residue.
  • L'indennità è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate ed è pagata direttamente dall'INPS.
  • L'azienda non è assoggettata al pagamento del contributo addizionale
La CIGD per essere operativa richiede ulteriori atti: il Ministero del Lavoro dovrà adottare un decreto di ripartizione dei fondi tra le Regioni, le quali successivamente dovranno stipulare con le organizzazioni sindacali un apposito accordo in materia.

Congedo per genitori o bonus baby sitter

  • In caso di figli sino ai 12 anni di età (e senza limiti di età in caso di figli con disabilità grave accertata) il genitore lavoratore dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo retribuito al 50% da fruire in maniera frazionata.
  • Eventuali periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 23/02/20 sono convertiti nel congedo in oggetto.
  • Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un totale di 15 giorni e a condizione che nel nucleo familiare nessuno benefici di strumenti di sostegno al reddito.
  • Il congedo è esteso anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
  • In caso di figli tra i 12 e i 16 anni il genitore lavoratore può astenersi dal lavoro senza diritto alla retribuzione e con conservazione del posto sino alla ripresa dell'attività scolastica, a condizione che nel nucleo familiare nessuno benefici di strumenti di sostegno al reddito.
  • In alternativa a tale congedo per i genitori è possibile ottenere un bonus baby sitter di €600,00 erogato tramite il libretto famiglia.
Le modalità operative devono essere stabilite dall'INPS. Non è stato definito se il congedo venga anticipato dalle aziende e messo a conguaglio con F24 o se sia pagato direttamente dall'INPS. La norma è inoltre imprecisa riguardo al limite del 12° anno di età del figlio, utilizzato sia come tetto massimo per percepire il congedo retribuito al 50%, sia come tetto minimo per il congedo non retribuito.

Permessi retribuiti per l'assistenza a persone handicappate x art.33 legge 104/1992

  • Sono previsti ulteriori 12 giornate di permesso retribuito usufruibili a marzo e aprile 2020.

Quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria

  • Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare è equiparato alla malattia ai fini del trattamento retributivo.
Indennità a favore di professionisti Co.Co.Co.

  • 600,00 erogati dall'INPS a favore di liberi professionisti titolari di P.IVA e a favore di lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti al 23/02/20.
  • L'importo non concorre a formare il reddito

Indennità a favore dei lavoratori stagionali

  • 600,00 erogati dall'INPS a favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali licenziati nel periodo compreso tra il 01/01/19 il 17/03/2020. La data 01/01/19 a logica è frutto di un errore del legislatore e va intesa quale 01/01/2020.
  • L'importo non concorre a formare il reddito ed è percepibile nei limiti dei fondi stanziati.

Sospensione dei termini per il pagamento di contributi, ritenute fiscali
e IVA in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

  • Limitata ai datori di lavoro con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.


Sospensione dei licenziamenti

  • Per 60 giorni a decorrere dal 17/03/20 non sarà possibile effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni legati all'attività produttiva e all'organizzazione aziendale.
  • Per 60 giorni a decorrere dal 17/03/20 non sarà possibile effettuare licenziamenti collettivi e le procedure aperte e avviate successivamente al 23/02/20 sono sospese.

Premio ai lavoratori dipendenti operativi in sede aziendale

  • I lavoratori subordinati – con reddito nel 2019 non superiore a € 40.000,00 - che nel mese di marzo 2020, non avendo svolto attività di lavoro agile da casa, hanno lavorato presso la sede aziendale hanno diritto ad un premio di € 100,00 che non concorre a formare reddito..
  • L'importo - da riproporzionare in base al numero di giornate lavorate in sede a marzo 2020 - è anticipato dal datore di lavoro che lo recupera a conguaglio in F24 con le altre somme a debito.

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