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Stretta sui Voucher e facilitazioni per Apprendistato e Dimissioni

Il decreto Legislativo 185 del 7 ottobre, entrato in vigore il giorno successivo, ha modificato i vari decreti denominati "Jobs Act" emanati nel 2015. Le prestazioni di lavoro accessorio , comunemente dette a Voucher,  dovranno essere oggetto di maggior dettaglio e in particolare il datore di lavoro in base all'art. 49 c.3 D.lgs 81/2015 - come riformulato dal D.lgs 185/2016 -  dovrà comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro " mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione ". La violazione della disposizione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400.

Risarcimento da 2,5 a 12 mensilità per i precari assunti dalla P.A. in violazione dei termini massimi di legge.

La Cassazione a sezioni unite con la sentenza 5072 del 15 marzo scorso ha affrontato l’intricata questione delle tutele per il pubblico impiego contro l’abuso dei contratti a termine. Recependo i principi già espressi da tempo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), la Cassazione ha sancito che il dipendente pubblico, il quale abbia avuto uno o più contratti a tempo determinato per un totale di oltre 36 mesi ha diritto al risarcimento che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione a seconda dell’anzianità di servizio.

DIMISSIONI E COMPLICAZIONI TELEMATICHE

Dal 12 marzo - salvo proroga dell'ultimo minuto - sarà più complicato per il lavoratore rassegnare le proprie dimissioni, le quali non potranno più essere cartacee e poi confermate come avviene ora, bensì esclusivamente telematiche. La procedura introdotta dall'art. 26 del D.lgs 151/2015 e dal D.M. attuativo 15/12/2015 prevede la compilazione on line  di un apposito modulo accessibile dal sito www.lavoro.gov.it previa identificazione del lavoratore. Il modulo avviene poi inoltrato telematicamente dal sito all'indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro - dato da acquisire a cura del lavoratore - e alla Direzione del Lavoro Territorialmente competente. Al lavoratore è data facoltà di revoca con le medesime modalità entro sette giorni dall'invio del modulo.

CIG: nuove regole e scadenze più ravvicinate

Le regole e le procedure per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni sono state recentemente riscritte dal D.lgs 148/2015. La nuova CIG è estesa anche ai lavoratori in apprendistato professionalizzante; per costoro i periodi CIG comportano un allungamento di un periodo equivalente della formazione. Dal punto di vista operativo vanno evidenziati sia i nuovi requisiti, sia le nuove procedure amministrative di inoltro all'INPS della domanda CIG.

La Malattia "allunga" la Prova e congela il Licenziamento

La malattia "allunga" il periodo di prova. E' un principio consolidato che la malattia intervenuta durante il periodo di prova ne sospenda il corso fino alla guarigione: il recesso da parte del datore di lavoro, pur essendo legittimo, è inefficace fino al termine della malattia.  Il lavoratore in malattia ha l'obbligo di avvisare della sua condizione il datore di lavoro; quando tale comunicazione sia anticipata – già in costanza di malattia - dal licenziamento, seppur in periodo di prova, lo stesso è inefficace per i motivi sopra esposti.

Patto di prova e limitazioni CCNL

Il patto di prova nel rapporto di lavoro dipendente non sempre è ammissibile e legittimo. Il datore di lavoro prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per tale causale deve verificare le eventuali limitazioni previste dal ccnl applicato. La clausola contenuta nel contratto individuale non è, infatti, sufficiente a mettere al riparo l'azienda da un contenzioso dall'esito infausto. 

Ruoli Equititalia: entro 31 luglio istanza nuove rate per i contribuenti decaduti

I contribuenti decaduti, a causa del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del DPR 602/1973, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili a condizione che: L a decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014; L a richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2015. Il nuovo piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 11-bis DL 66/2014 (così come modificato dalla L.11/2015 di conversione del DL 192/2014) non è ulteriormente prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.  Dopo la presentazione della richiesta del piano di rateazione Equitalia non può più intraprendere nuove azioni esecutive.

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